LA LEGGE DI BILANCIO 2018

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2018 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento:

sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA per l’anno 2018 (articolo 1, comma 2): sterilizzato l’incremento dell’aliquota IVA del 10% (peraltro appena modificata dal collegato fiscale) e del 22%. Le nuove aliquote sono quelle indicate nella tabella sottostante:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2018

10,00%

22,00%

dal 1° gennaio 2019

11,50%

24,20%

dal 1° gennaio 2020

13,00%

24,90%

dal 1° gennaio 2021

==

25,00%

Fondo nazionale sostegno alle locazioni (articolo 1, commi 21 e 22): assegnata al fondo ex Legge 9 dicembre 1998, n. 431 una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse delle Regioni possono essere incrementate utilizzando le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ex art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102;

contributi per interventi di demolizione di opere abusive (articolo 1, comma 26): stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per finanziare un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive;

blocco aumento tributi locali (articolo 1, comma 37, lett. a): anche per l’anno 2018 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Tale sospensione non si applica alla TARI, al contributo di sbarco ed all’imposta di soggiorno nonchè agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

maggiorazione TASI (articolo 1, comma 37, lett. b): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2018 la maggiorazione della TASI confermata per l’anno 2017;

coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI (articolo 1, comma 38): estesa al 2018 la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

imposta di registro (articolo 1, comma 88): l’agevolazione di cui all’articolo 32, comma 2, D.P.R. n. 601/73 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della Legge n. 865/71, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti i relativi atti attuativi. La disposizione si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13;

“bonus Renzi” (articolo 1, comma 132): modificate le soglie per usufruire del bonus, che passano da 24.000 a 24.600 euro e da 26.000 a 26.600 euro. Pertanto:

  • se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro il bonus è pari a 960,00 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro il bonus non spetta;

previdenza complementare dipendenti pubblici (articolo 1, comma 156): a decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione della previdenza complementare dei privati ex D.Lgs. n. 252/2005. Per i montanti accumulati al 31.12.2017 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;

figli a carico di età inferiore a 24 anni (articolo 1, commi 252 e 253): per i figli di età non superiore a ventiquattro anni è stato elevato ad euro 4.000,00 il limite di reddito per considerare il figlio fiscalmente a carico ed usufruire delle relative detrazioni. La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019;

opere pubbliche negli enti locali soggetti ad infiltrazione mafiosa (articolo 1, commi 277 e 278): istituito fondo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 TUEL;

credito d’imposta per gli esercenti attività di vendita di libri (articolo 1, commi da 319 a 321): a decorrere dal 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio;

i nuovi voucher (articolo 1, comma 368): apportate modifiche alla disciplina dei nuovi voucher ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017;

informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle P.A. (articolo 1, comma 411): al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica;

ciclo dei rifiuti (articolo 1, comma 527): l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati detterà regole per la separazione contabile delle gestioni e delle prestazioni e per la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi;

appalti pubblici (articolo 1, comma 586): i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (nuovo comma 1 dell’art. 113-bis, D.Lgs. n. 50/2016;

prospetto del pareggio di bilancio (articolo 1, comma 785, lett. b): soppresso l’obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti per la verifica del pareggio di bilancio;

certificazione pareggio di bilancio (articolo 1, comma 786): posticipato dal 30 aprile al 30 maggio il termine entro il quale è comunque possibile inviare, sebbene in ritardo, la certificazione dei risultati conseguiti ai fini del pareggio di bilancio. Se la certificazione inviata attesta il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione dell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

riaccertamento straordinario dei residui (articolo 1, commi 848 e 849): i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti. Entro il 28 febbraio 2018 verrà emanato un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le quali verranno definite le modalità con le quali procedere al riaccertamento. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL o ne hanno conseguito l'approvazione prima del riaccertamento straordinario, possono rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 luglio 2018 al fine di tenere conto di quanto emerso dal riaccertamento straordinario;

contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 853 a 861): per il triennio 2018-2020 sono assegnati ai comuni contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. Le richieste (che devono obbligatoriamente contenere il codice CUP, pena l’esclusione) devono essere fatte al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e 20 settembre 2019 per l’anno 2020;

fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (articolo 1, comma 862): a decorrere dall’anno 2018 è incrementato il fondo destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive;

proventi alienazioni patrimoniali (articolo 1, comma 866): dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento;

risorse derivanti da rinegoziazione mutui (articolo 1, comma 867): prorogata fino al 2020 la possibilità per gli enti locali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione;

fusioni di comuni (articolo 1, commi 868 e 869): il contributo straordinario a favore dei Comuni che danno luogo alla fusione (art. 15 TUEL) o alla fusione per incorporazione (art. 1, comma 130, Legge n. 56/2014) è commisurato, a decorrere dal 2018, al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. La dotazione finanziaria per l’erogazione dei contributi è aumentata, a decorrere dall’anno 2018, di 10 milioni di euro annui;

Contributo per criticità gettito IMU-TASI (articolo 1, commi 870 e 871): confermato anche per il 2018 lo stanziamento di 300 milioni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito della introduzione della TASI. Le assegnazioni per ciascun Comune sono indicate nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017. I Comuni beneficiari devono conseguire un valore positivo ai fini del pareggio di bilancio in misura pari al contributo ricevuto;

gli spazi finanziari per il “pareggio di bilancio” (articolo 1, comma 874): sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Gli spazi sono destinati ad investimenti da finanziare con avanzo di amministrazione e ricorso al debito. L’utilizzo degli spazi viene attestato con la certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio da inviare entro il 31 marzo. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%;

tesoreria unica (articolo 1, comma 877): prorogata al 31.12.2021 la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997;

fondo pluriennale vincolato per investimenti (articolo 1, comma 880): le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché' riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa;

Fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, comma 882): modificate le percentuali minime di accantonamento che dovranno essere pari:

  • nel 2018 almeno al 75%
  • nel 2019 almeno all’85%
  • nel 2020 almeno al 95%
  • dal 2021 all’intero importo

fondo di solidarietà comunale (articolo 1, comma 884): modificata la ripartizione del fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 449, lett. c), Legge n. 232/2016 sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Le nuove percentuali del fondo da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard risultano:

  • ANNO 2018: 45% (anziché 55%)
  • ANNO 2019: 60% (anziché 70%)

DUP semplificato (articolo 1, comma 887): entro il 30 aprile 2018 con decreto del MEF si provvederà all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall’allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 1, commi da 888 a 890): apportate modifiche all’art. 243-bis del TUEL. In particolare, la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non è più decennale ma è compresa tra quattro e venti anni ed è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima della data di entrata in vigore della Legge di bilancio, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche normative. Gli enti interessati devono trasmettere alla Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno la deliberazione consiliare contenente la richiesta entro il 15 gennaio 2018 ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della citata deliberazione devono approvare il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

spesometro (articolo 1, comma 916): abrogato dal 1° gennaio 2019 lo spesometro;

fatture elettroniche (articolo 1, comma 917): dal 1° luglio 2018 dovranno essere emesse fatture elettroniche per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese (filiera intesa ai sensi della Legge n. 136/2010) nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica con l’obbligo di riportare i codici CUP e CIG;

trasmissione spesometro e Modelli Unico e IRAP (articolo 1, comma 932): il termine per l’invio dello spesometro relativo al 2° trimestre 2018 è fissato al 30 settembre 2018 ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP è differito al 31 ottobre 2018;

modello 770 (articolo 1, comma 933): spostato al 31 ottobre il termine per la presentazione del modello 770 e per la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata;

modello 730 (articolo 1, comma 934): modificati i termini relativi al modello 730. In particolare, è stato spostato dal 7 al 23 luglio il termine per la presentazione ad un CAF del modello 730;

verifiche telematiche per i pagamenti (articolo 1, commi da 986 a 989): ridotta da 10.000,00 a 5.000,00 euro la soglia per la verifica telematica (da parte di P.A. e società a totale partecipazione pubblica) presso il concessionario della riscossione, prima di effettuare pagamento a fronte di obbligazioni contrattuali. E’ stato altresì ampliato da 30 a 60 giorni il termine entro il quale il soggetto pubblico non procede a pagamenti in attesa della notifica dell’ordine di versamento da parte dell’agente della riscossione. Le nuove disposizioni sono efficaci con decorrenza 1° marzo 2018;

compensazioni in F24 (articolo 1, comma 990): l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito;

fondo per la progettazione degli enti locali (articolo 1, commi da 1079 a 1084): istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;

proroga di termini (articolo 1, commi da 1120 a 1154): previste nella legge di bilancio le disposizioni che usualmente erano oggetto di decreto “milleproroghe”. Si segnala, in particolare:

  • esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni (comma 1120, lett. a): differito al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale scatta l’obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni prevista dal D.L. n. 78/2010;
  • poteri sostitutivi dei Prefetti in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali (comma 1122, lett. d): prorogata per l’anno 2018 l’attribuzione al Prefetto del potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio
  • locazioni passive (comma 1125): prorogata a tutto il 2018 la non applicazione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione se l’immobile è utilizzato per fini istituzionali;
  • graduatorie e assunzioni presso pubbliche amministrazioni (comma 1148): disposte diverse proroghe in materia di validità di graduatorie ed assunzioni di personale dipendente presso la Pubblica Amministrazione
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