LA LEGGE DI STABILITA' 2016

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2016 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2016. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento costituito da un unico articolo:

aliquote IVA (comma 6): congelato per tutto il 2016 l’aumento delle aliquote, aumento che viene però previsto – salvo reperimento ulteriori risorse – come di seguito indicato:

  • l’aliquota 10% salirà al 13% dal 1.1.17;
  • l’aliquota 22% salirà al 24% dal 1.1.17 e al 25% dal 1.1.18;

IMU (commi da 10 a 13): sono state apportate alcune modifiche alla disciplina IMU. Tra le principali novità si segnalano:

  • abbattimento al 50% dell’aliquota ordinaria per i fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che li utilizzano come abitazione principale. Condizioni per fruire dell’agevolazione sono la registrazione del contratto di comodato ed il fatto che il comodante possiede un solo immobile in Italia oltre quello concesso in comodato e risieda e dimori nello stesso Comune ove è ubicato l’immobile agevolato;
  • anticipazione dal 21 al 14 ottobre del termine entro il quale i Comuni devono inviare al MEF le delibere;
  • per l’esenzione afferente i terreni agricoli siti in Comuni montani, il riferimento torna ad essere l’elenco dei Comuni di cui alla circolare 9/1993;

TASI (commi 14 e 15): sono state apportate alcune modifiche alla disciplina TASI. Tra le principali novità si segnalano:

  • è esclusa l’applicazione della TASI per gli immobili, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinati ad abitazione principale da parte dell’utilizzatore (rimane invece sempre dovuta la quota TASI a carico proprietario nella percentuale fissata dal Comune);
  • è esclusa l’applicazione della tassa per gli immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • per i fabbricati costruiti e posti in vendita dalla imprese costruttrici l’aliquota è ridotta allo 0,1%, salva la possibilità per i Comuni di aumentarla fino ad un massimo dello 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento;
  • anticipazione dal 21 al 14 ottobre del termine entro il quale i Comuni devono inviare al MEF le delibere

fondo di solidarietà (comma 17): previste alcune disposizioni concernenti il fondo di solidarietà. In particolare:

  • modificata, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo di solidarietà al fine di tenere conto delle esenzioni in materia di IMU e TASI e della conseguente riduzione di gettito per i Comuni;
  • per il 2016 è stato fissato al 30 aprile il termine per l’emanazione del DPCM sui criteri di formazione e riparto del fondo di solidarietà. Per gli anni 2018 e successivi il termine è fissato al 30 novembre dell’anno precedente. Con tale DPCM potrà essere variata la quota di gettito dell’IMU di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato;

contributo IMU-TASI (comma 20): per il 2016 è stato determinato in 390 milioni il cd. Fondo IMU-TASI. Le somme attribuite ai Comuni non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio;

immobili di categoria “D” cd. “imbullonati” (commi da 21 a 24): sono esclusi dalle stime necessarie per l’attribuzione della rendita agli immobili in categoria “D” i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo ma non strutturalmente connessi con il suolo o alla costruzione (i cosiddetti “imbullonati”). Gli interessati possono produrre atti di aggiornamento catastale che, se presentati entro il 15.06.16, avranno effetto dal 1.1.16;

abrogazione IMU secondaria (comma 25): abrogato l’art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 concernente l’istituzione dell’imposta municipale secondaria;

blocco aumento tributi locali (comma 26): per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Tale sospensione non si applica alla TARI ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

maggiorazione TASI (comma 28): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2016 la maggiorazione della TASI entro il limite della misura applicata nel 2015;

bilancio di previsione 2015 (comma 49): fissato al 31 luglio 2015, ultimo giorno del mese, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (commi 53 e 54): sono ridotte al 75% le aliquote IMU e TASI da utilizzare per la determinazione delle imposte per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998;

Imposta di registro per edilizia popolare (comma 58): l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali di cui all’art. 32 co. 2 del Dpr 601/73 si applicano agli atti di cessione delle aree di cui al titolo III della L. 865/71 (edilizia economica e popolare) a prescindere dal titolo di acquisizione in capo all’ente locale;

IRES (comma 61): l’aliquota ordinaria scende dal 27,5% al 24% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.16; nel caso di periodo coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2017;

Reverse charge (comma 128): subordinatamente all’ottenimento di autorizzazione comunitaria, l’inversione del debitore dell’imposta viene estesa alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti dei consorzi appartenenza che si siano resi aggiudicatari di commessa pubblica ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 e che debbano emettere fattura in regime di split payment;

Gestione separata Inps (comma 203): per i soggetti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps, l’aliquota contributiva rimane il 27%. Operano invece normalmente gli aumenti di aliquote già previsti per tutti gli altri soggetti iscritti alla gestione separata (quali ad esempio i co.co.co., gli occasionali, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca); in particolare, le aliquote salgono al 24% ed al 31,72%;

ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali (comma 221): regioni ed enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

contrattazione integrativa (comma 226): le somme indebitamente erogate possono essere recuperate anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del sopra citato comma 221, certificati dall'organo di revisione;

turn over di personale (commi 228 e 229): delineati i limiti per procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per regioni, enti locali, comuni istituiti a decorrere dal 2011 a seguito di fusione ed unioni di comuni;

trattamento accessorio del personale (comma 236): a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

oneri per i rinnovi contrattuali (comma 469): per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci;

spesa delle Amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi (commi da 494 a 519): rivista la disciplina in materia di acquisti di beni e servizi. Tra le novità più rilevanti si segnala:

  • per gli acquisti di energia elettrica, carburanti, gas e le altre categorie di cui all’art. 1 co.7 del D.L. 95/12 è consentito non aderire alle convenzioni Consip purchè si abbia comunque procedura di evidenza pubblica e solo se i corrispettivi sono inferiori a quelli Consip di almeno il 10% per la telefonia e del 3% per le altre categorie suindicate (comma 494);
  • anche le società controllate dallo Stato e dagli enti locali sono tenute all’applicazione delle convenzioni e/o dei parametri Consip (comma 498);
  • per le caserme delle forze dell’ordine e del corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i Comuni appartenenti al territorio di competenza possono contribuire al pagamento del canone di locazione (comma 500);
  • ripristinata per i Comuni sotto i 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti fino a 40.000 euro (comma 501);
  • possibilità di non ricorrere al mercato elettronico per acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro (comma 502);
  • vi è obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi informatici, salvo che si tratti di beni e servizi non disponibili in convenzione (comma 512);

Società pubbliche (comma 672): introdotte nuove regole per la fissazione dei tetti ai compensi dei membri dei consigli di amministrazione, con suddivisione delle società in fasce dimensionali; un successivo decreto fisserà gli importi;

Società pubbliche (commi 675 e 676): la pubblicazione degli incarichi attribuiti a soggetti esterni è condizione di efficacia per consentire il pagamento dei compensi;

il nuovo pareggio di bilancio (commi da 707 a 734): sono state riscritte le regole in materia di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Cessano di avere applicazione, a decorrere dall’anno 2016, le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno (restano fermi, comunque, gli adempimenti in merito al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015, l’eventuale applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo per il 2015 nonché gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali) e vengono fissate nuove regole per la determinazione del saldo di competenza finale. Tra le principali novità si segnala:

-  le nuove regole si applicano a regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dall’applicazione, pertanto, le Unioni dei Comuni (comma 709);

-  gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di sola competenza, tra entrate e spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Eccezionalmente per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (commi 710 e 711);

-  a decorrere dal bilancio di previsione 2016 si dovrà allegare un prospetto contenente le previsioni triennali rilevanti in sede di rendiconto. Non vengono considerati, pertanto, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (comma 712);

-  sono escluse dal saldo, per il 2016, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito nel limite massimo di 480 milioni di euro (comma 713);

-  con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno stabiliti tempi e modalità per il monitoraggio degli adempimenti e per l’invio delle informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato (comma 719);

-  la certificazione sui risultati conseguiti (firmata digitalmente dal legale rappresentante, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria) andrà inviata, tramite l’apposito sistema web, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (commi da 720 a 722);

-  sono stabilite le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo da applicarsi nell’anno successivo a quello dell’inadempimento e che possono essere così sintetizzate (commi da 723 a 725):

  • riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
  • riduzione delle spese correnti entro il limite degli impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
  • impossibilità di ricorrere all’indebitamento;
  • impossibilità di ricorrere ad assunzioni di qualsiasi tipo;
  • riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, in misura pari al 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014;

-  nullità dei contratti di servizio e degli altri atti che si configurino elusivi delle regole del pareggio di bilancio ed applicazione di sanzioni pecuniarie per gli amministratori e per il responsabile amministrativo individuato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti che abbiano posto in essere atti elusivi o una non corretta applicazione dei principi contabili (commi 726 e 727);

-  anche per il nuovo pareggio di bilancio sono previste le disposizioni agevolative concernenti i patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali ed orizzontali ed il patto nazionale orizzontale (commi da 728 a 732);

deliberazioni TASI 2014 (comma 708): viene chiarito che per il 2014, il termine del 10 settembre per l’invio delle deliberazioni al MEF si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014;

proventi delle concessioni edilizie (comma 737): per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni (escluse quelle connesse agli abusi) possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché' per spese di progettazione delle opere pubbliche.

anticipazione di tesoreria (comma 738): prorogato fino al 31.12.2016 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo dell’anticipazione di tesoreria per gli enti locali;

fondo nazionale per la montagna (comma 761): per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stato rifinanziato il fondo nazionale per la montagna per un importo pari a 5 milioni annui;

pagamenti delle P.A. (comma 904): rimane fissato a 1.000 euro il limite entro il quale le Amministrazioni pubbliche posso effettuare pagamenti a qualsiasi titolo; per importi superiori, l’unico canale ammesso è quello telematico;

Certificazione Unica (comma 949): per il primo anno, e cioè in relazione alla CU2015 per il periodo d’imposta 2014, non sono applicate sanzioni di casi di “lieve tardività” (non meglio definita) dell’invio o di errata trasmissione se l’errore non determina indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata;

Modello 770 (comma 952): con la relativa modifica del Dpr 322/98, il modello 770 non ha più la funzione di “comunicazione dati certificazioni”, ma rimane per i riepiloghi dei versamenti e delle compensazioni. Parallelamente, nella Certificazione unica (come già si evince dalle bozze dei modelli 2016) entrano i dati fiscali (ulteriori), previdenziali, assicurativi nonché quelli relativi all’assistenza fiscale;

aliquote Iva (comma 960): introdotta l’aliquota 5% per le prestazioni di servizi di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter del Dpr 633/72 rese in favore dei soggetti di cui al n. 27-ter medesimo da cooperative sociali e loro consorzi (attualmente al 4%). Tale nuova disposizione si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016.

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