LA LEGGE DI BILANCIO 2019

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 - Suppl. Ordinario n. 62, la Legge di bilancio 2019 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali e la P.A.:

revisione aumenti aliquote IVA (articolo 1, comma 2): sono state mantenute anche per il 2019 le attuali aliquote IVA mentre per gli anni successivi è prevista una ulteriore rimodulazione dell’aliquota IVA ordinaria. Le nuove aliquote sono quelle indicate nella tabella sottostante:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2019

10,00%

22,00%

dal 1° gennaio 2020

13,00%

25,20%

dal 1° gennaio 2021

13,00%

26,50%

deducibilità IMU degli immobili strumentali (articolo 1, comma 12): la deducibilità dal reddito d’impresa o dal reddito derivante dall’esercizio di arte o professione dell’IMU relativa agli immobili strumentali è aumentata dal 20% al 40%;

riduzione IRES al 15% (articolo 1, commi da 28 a 34): a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo di società ed enti di cui all’art. 73 del Tuir può essere assoggettato ad una aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (ossia all’aliquota del 15%) per la parte degli utili accantonati a riserve disponibili nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi e del costo del personale assunto con contratti a tempo determinato o indeterminato. Per gli enti non commerciali l’incremento occupazionale va riferito alla sola sfera commerciale: per il personale promiscuo rileva nella misura del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le disposizioni si applicano anche al reddito d’impresa delle persone fisiche e delle snc e sas in contabilità ordinaria (o anche in contabilità semplificata con apposita integrazione delle scritture contabili) riducendo di 9 punti percentuali le aliquota IRPEF a partire da quella più elevata;

abrogata la riduzione IRES 50% (articolo 1, commi 51 e 52): abrogato l’art. 6, D.P.R: n. 601/73 che prevede la riduzione dell’IRES al 50% per gli enti non commerciali. Devono pertanto essere rideterminati gli acconti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; si ha però notizia di una prossima nuova formulazione delle disposizioni normative sul punto;

cedolare secca (articolo 1, comma 59): possibilità di applicare il regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, ai contratti di locazione stipulati nel 2019 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e di superficie fino a 600 metri quadrati;

modifiche al codice del Terzo Settore (articolo 1, commi 82 e 83): modificato il codice del Terzo Settore al fine di definire non commerciali ex art. 79, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, anche le attività svolte da fondazioni e da ex IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi;

ricorso al MEPA o mercato elettronico (articolo 1, comma 130): alzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia oltrepassata la quale sussiste per le Amministrazioni Pubbliche l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazionie per l’acquisto di beni e servizi;

credito d’imposta per bonifiche ambientali (articolo 1, commi da 156 a 161): per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui;

investimenti pubblici (articolo 1, commi da 162 a 170): al fine di favorire gli investimenti pubblici è individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Alla Struttura possono rivolgersi anche gli enti territoriali previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;

estinzione cartelle esattoriali delle persone fisiche (articolo 1, commi da 184 a 198): i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli stralciati ex D.L. n. 119/2018, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali nonché dalle attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Possono essere estinti altresì i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non sia superiore ad euro 20.000. Per usufruire dell’estinzione dei debiti il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione;

contratti a tempo determinato nelle società pubbliche (articolo 1, comma 403): estensione alle società pubbliche che promuovono ricerca ed innovazione e ad altri enti privati dell’esclusione dei limiti dei contratti a tempo determinato di cui al D.L. n. 87/2018, esclusione già operante per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018 stesso;

assunzioni LSU (articolo 1, comma 446): nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale;

alienazione società a partecipazione pubblica (articolo 1, comma 723): le amministrazioni, in deroga ai commi 4 e 5 dell’art. 24, D.Lgs. n. 175/2014, sono autorizzate a non procedere all’alienazione se la partecipata ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

efficientamento energetico e risparmio idrico (articolo 1, comma 743): i finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici sono estesi anche agli interventi di efficientamento e risparmio idrico sugli stessi edifici nonché per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica;

fondo contenzioso enti locali (articolo 1, commi 764 e 765): istituito un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi “all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali”;

abrogazione “pareggio di bilancio” (articolo 1, commi da 819 a 826): dal 2019 è stato definitivamente abolito il vincolo di finanza pubblica del “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità) per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (per le regioni a statuto ordinario l’abolizione decorre dal 2021). A decorrere dal 2019, tali enti potranno utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dei soli equilibri di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011. Abrogate, altresì, le disposizioni concernenti l’assegnazione di spazi finanziari. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione per il 2018 ma non sono previste sanzioni;

disapplicazione sanzioni per mancato rispetto pareggio di bilancio 2017 (articolo 1, comma 827): non si applicano le sanzioni per mancato rispetto pareggio di bilancio 2017 alle amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

bilancio consolidato per gli enti locali fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 831): abolito l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

rispetto dei tempi di pagamento ex D.Lgs. n. 231/2002 (articolo 1, commi da 859 a 866): stabilite disposizioni, da applicare a partire dall’anno 2020 da parte delle amministrazioni pubbliche (compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale), al fine di raggiungere l’obiettivo della riduzione dei tempi medi di pagamento;

pubblicazione dati sulla PCC (articolo 1, comma 867): a decorrere dal 2020, le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009, comunicano, a mezzo della piattaforma per la certificazione dei crediti, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per chi effettua incassi e pagamenti tramite lo standard OPI, l’obbligo di comunicazione permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato;

pubblicazione dati delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, commi da 869 a 872): a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009, sono pubblicati e aggiornati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo;

- con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi (questi dati costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF);

- entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette disposizioni.

contributo per criticità gettito IMU-TASI (articolo 1, commi da 892 a 895): per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Il contributo è ripartito con decreto del ministero dell’Interno entro il 20 gennaio 2019. Le spese finanziate con il contributo devono essere liquidate o liquidabili entro il 31 dicembre di ogni anno

utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo (articolo 1, commi da 897 a 900): l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione. Nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;

semplificazione adempimenti contabili per gli enti locali (articolo 1, commi 902 e 903): a decorrere dal bilancio di previsione 2019 sono abrogati i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni. E’ stato inoltre riscritto l’art. 161 del Tuel che ora prevede la possibilità per il Ministero dell’Interno di richiedere agli enti locali specifiche certificazioni (da firmare a cura del responsabile del servizio finanziario) su particolari dati finanziari non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche;

invio bilanci alla BDAP (articolo 1, comma 904): i documenti contabili devono essere trasmessi alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la loro approvazione e non più entro 30 giorni dalla loro approvazione;

ulteriori semplificazioni per gli enti locali (articolo 1, comma 905): a decorrere dall’esercizio 2019, i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente:

- non devono effettuare la comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;

- non devono adottare i piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- non sono soggetti alle limitazioni relative alle spese per missioni e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi;

- non sono soggetti alle limitazioni concernenti l’acquisto di beni immobili;

- non sono soggetti alle norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili;

anticipazione di tesoreria (articolo 1, comma 906): fino al 31 dicembre 2019 è innalzato da 3/12 a 4/12 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria;

fondo pluriennale vincolato e lavori pubblici (articolo 1, commi 909 e 910): le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo modalità che verranno definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del MEF di adeguamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

appalti pubblici (articolo 1, comma 912): fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;

imposta sulla pubblicità (articolo 1, commi 917 e 919): i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. Ripristinata, inoltre, la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507/93, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

fondo di solidarietà comunale (articolo 1, comma 921): il fondo di solidarietà comunale è confermato per il 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione;

accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità degli Enti Locali (articolo 1, da commi da 1015 a 1018): nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il FCDE all’80% (anziché 85%) del fondo crediti calcolato secondo i principi contabili. La riduzione è però ammessa solo al verificarsi di alcune condizioni concernenti il rispetto dei termini di pagamento delle fatture e la riduzione del debito commerciale residuo. Tale possibilità è comunque esclusa per gli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato sul proprio sito gli indicatori di tempestività dei pagamenti e, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture;

enti non commerciali (articolo 1, comma 1022): modificato l’art. 148, comma 3 del Tuir concernente la qualificazione di ente non commerciale che svolge attività considerate non commerciali. Sono state inserite le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse;

incentivi uffici tributi (articolo 1, comma 1091): i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini ordinari stabiliti dal TUEL, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare complessivo del dei fondi destinabili al salario accessorio. La quota da destinare al trattamento economico accessorio è attributi al personale mediante contrattazione integrativa;

estensione agevolazione comodati ai fini dell’IMU (articolo 1, comma 1092): estesa la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori;

coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI (articolo 1, comma 1093): estesa al 2019 la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

maggiorazione TASI (articolo 1, comma 1133, lett. b): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2019 la maggiorazione della TASI confermata per l’anno 2018;

locazioni passive (articolo 1, comma 1133, lett. c): prorogata a tutto il 2019 la non applicazione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione se l’immobile è utilizzato per fini istituzionali.

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