IL “DECRETO FISCALE” CONVERTITO

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3): emanate norme al fine di contrastare le indebite compensazioni. In particolare:

  • la compensazione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 per importi superiori a 5.000,00 euro può essere effettuata per il credito annuale/trimestrale IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito scaturisce. La disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione non si applica alle compensazioni cosiddette “verticali” (e cioè sulla stessa tipologie di tributo da cui è sorto il credito) e sulle compensazioni operate dai sostituti d’imposta in sede di assistenza fiscale o per crediti da conguagli, versamenti in eccesso di ritenute, bonus Renzi e credito per famiglie numerose, salvo che si tratti di crediti emergenti da mod. 770;
  • obbligo di utilizzo della modalità telematica (e non “home banking”) anche per le compensazioni dei sostituti d’imposta (articolo 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006) e di chi non ha la partita IVA;
  • nel caso di crediti inutilizzabili, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega ed il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti su eventuali elementi con considerati dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente, confermata l’inutilizzabilità del credito, non paga entro 30 giorni, è prevista l’iscrizione a ruolo da notificarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega. La disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;
  • prevista una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, oltre le sanzioni proprie del tributo, per ciascuna delega non eseguita per effetto del controllo. Anche in questo caso la disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;

ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 4): inserito il nuovo articolo 17-bis nel D.Lgs. n. 241/97 che, rispetto alla versione iniziale, è stato completamente rivisto e che prevede tutta una serie di nuovi obblighi, sia in capo al committente che in capo ai prestatori, per i contratti ad elevato contenuto di manodopera, non operando alcuna distinzione in ordine al fatto che il committente abbia natura pubblica ovvero privata.

Ecco le principali novità in esso contenute che dovranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020:

comma 1: i soggetti che rivestono la qualità di sostituti d’imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da

  • prevalente utilizzo di manodopera
  • presso le sedi di attività del committente
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

comma 2: al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

comma 3: nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche' perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti;

comma 4: in caso di inottemperanza da parte del committente degli obblighi previsti a suo carico, quest’ultimo è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione;

comma 5: i nuovi obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei versamenti, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione;

comma 6: la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio;

comma 8: per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nei cantieri e servizi oggetto dell’appalto;

ravvedimento operoso per i tributi locali (articolo 10-bis): esteso il ravvedimento operoso oltre l’anno anche ai tributi locali mediante l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13, D.Lgs. n. 472/97;

registri IVA e comunicazioni periodiche (articolo 16): rinviata alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, ed in via sperimentale, la procedura secondo la quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

  • registri IVA;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021 (e quindi anche qui un rinvio) l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Con riferimento all’esterometro, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;

modello 730 e assistenza fiscale (articolo 16-bis): apportate numerose modifiche in materia di presentazione del modello 730 e di assistenza fiscale. In particolare, si segnala:

- il termine di presentazione del modello 730 al proprio sostituto d’imposta o al CAF è fissato al 30 settembre;

- i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere tramite sostituto agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;

- i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei CAF e professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, sono così definiti:

  • 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

- il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche è spostato dal 7 marzo al 16 marzo, ma la consegna della CU al percipiente deve avvenire entro lo stesso termine del 16 marzo;

- le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute dal sostituto sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. In caso di incapienza, il sostituto d'imposta trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi;

- per la riduzione degli acconti d’imposta, il termine per effettuare la richiesta al sostituto d’imposta slitta dal 30 settembre al 10 ottobre;

- le certificazioni uniche integrali sono rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata di ciascun contribuente;

- per quanto riguarda il modello 730 precompilato, il termine entro il quale verrà messo a disposizione slitta dal 15 aprile al 30 aprile ed il termine per l’invio slitta dal 23 luglio al 30 settembre;

- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate è effettuata entro il 16 marzo anziché entro il 28 febbraio.

Tutte le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 17): è stato modificato l'articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019. In particolare, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il mancato/carente versamento dell’imposta di bollo indicando l’imposta, la sanzione (ridotta ad un terzo) e gli interessi dovuti. Se gli importi dovuto non superano l’importo di 1.000 euro all’anno è prevista la possibilità di effettuare i pagamenti in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno;

trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione (articolo 32-quinquies): non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell’IVA i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata;

partecipazione dei comuni all’accertamento tributario (articolo 34): estesa fino a tutto il 2021 la quota del 100%, spettante ai comuni che si alleano con l’amministrazione finanziaria nella lotta all’evasione fiscale, delle maggiori entrate riscosse a seguito delle segnalazioni qualificate effettuate dagli stessi comuni;

imposta immobiliare sulle piattaforme marine (articolo 38): a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille mentre la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati con apposito decreto MEF;

tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (articolo 38-bis): nel caso di pagamenti della tassa rifiuti effettuati con il versamento unitario (modelli F24), a decorrere dal 1° giugno 2020 verrà effettuato il riversamento del tributo spettante direttamente alla provincia o città metropolitana competente per territorio. Salvo diversa deliberazione della provincia o città metropolitana da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune;

tassa automobilistica regionale (articolo 38-ter): a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PAGOPA;

disciplina penale e responsabilità amministrativa degli Enti (articolo 39): sono state apportate modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in merito ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

fusioni di Comuni (articolo 42): per l’anno 2019 è incrementata di 30 milioni di euro la dotazione finanziaria per l’assegnazione dei contributi straordinari per favorire le fusioni tra Comuni;

imposta di soggiorno (articolo 46): nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

BDAP e TUEL (articolo 48): sono state apportate modifiche al Testo Unico degli Enti Locali al fine di sostituire i riferimenti al certificato al rendiconto che è stato sostituito dall’invio dei dati contabili degli enti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

pagamento dei debiti commerciali della P.A. (articolo 50): dettate nuove disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione, talune delle quali peraltro poi ulteriormente modificate dalla L. 160/19. In particolare:

Þ  gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono calcolati dalla PCC; tuttavia, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti i quali, però, devono fare la comunicazione dello stock di debito al 31.12.2019 (entro il 31.01.2020) anche se hanno adottato SIOPE+ (Nota: tale possibilità è stata peraltro soppressa dalla Legge di bilancio 2020);

  • il fondo di garanzia dei debiti commerciali deve essere stanziato entro il 28 febbraio secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 862, Legge n. 145/2018;
  • la comunicazione dello stock dei debiti è stata anticipata al 31 gennaio di ciascun anno (anziché 30 aprile);
  • entro il 1° gennaio 2021 (anticipato al 1/7/20 dalla L. 160/19), le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) devono inserire nello stesso la data di scadenza della fattura. Da tale data, verrà meno, pertanto, l’obbligo della comunicazione delle fatture scadute in PCC;

criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (articolo 57, commi 1 e 1-bis): modificati i criteri di assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale ai Comuni. A decorrere dal 2020, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale, è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000;

rinegoziazione mutui (articolo 57, comma 1-quater): estesa dal 2020 al 2023 la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione;

semplificazioni in materia di contenimento e riduzione della spesa (articolo 57, comma 2): a decorrere dal 2020 alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi i seguenti limiti ed obblighi normativi:

  • riduzione del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
  • limite alla spesa annua per incarichi di studio e consulenza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
  • limite alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
  • divieto di spese per sponsorizzazioni;
  • limite alla spesa annua per missioni (50% della spesa sostenuta nel 2009);
  • limite alla spesa annua per la formazione (50% della spesa sostenuta nel 2009);
  • limite alla spesa annua per acquisto autovetture (30% della spesa sostenuta nel 2011);
  • comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
  • redazione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
  • disposizioni limitative in materia di acquisto di beni immobili;
  • disposizioni limitative in materia di locazioni e manutenzioni di immobili;

approvazione bilanci di previsione e rendiconti (articolo 57, comma 2-bis): abrogate le norme che prevedevano la possibilità per gli enti locali che approvavano i bilanci di previsione ed i rendiconti entro i termini previsti dal Tuel di derogare ad alcune limitazioni di spesa;

contabilità economico-patrimoniale per i comuni fino a 5.000 abitanti (articolo 57, comma 2-ter): eliminato definitivamente l’obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che, pertanto, diventa facoltativa. Gli enti che optano per non tenere la contabilità economico patrimoniale dovranno allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente predisposta secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 ma con modalità semplificate individuate con decreto del MEF;

pagamenti dei tesorieri (articolo 57, comma 2-quater): abrogata la norma del Tuel (articolo 216, commi 1 e 3) che prevede la limitazione dei pagamenti entro gli stanziamenti di cassa nonché alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dei tesorieri;

certificazione pareggio di bilancio per l’anno 2017 (articolo 57, comma 2-quinquies): per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020;

unioni di comuni (articolo 57, comma 2-quinquiesdecies): inserite le Unioni di comuni nell’articolo 74, comma 1, del Tuir fra coloro che non hanno soggettività passiva IRES;

TARI (articolo 57-bis): estesa, fino a diversa regolamentazione da parte dell’ARERA, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%. Rinviato, inoltre, al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI al fine di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come da delibera ARERA n. 351/2019;

Organo di revisione degli enti locali (articolo 57-ter): nei casi in cui l’organo di revisione sia in forma collegiale, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Inoltre, l’estrazione dei revisori dei conti è limitata a livello provinciale anziché regionale;

Indennità di funzione dei sindaci (articolo 57-quater): modificato l’articolo 82 del Tuel prevedendo che la misura dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Previsto un fondo di 10 milioni annui a decorrere dal 2020 per concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell’indennità.

 

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