LA LEGGE DI STABILITA’ 2015

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2015 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2015. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, costituito da un unico articolo, di particolare interesse per gli enti locali:

bouns Renzi (commi 12, 13 e 15): riscritto l’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 917/86, indicando l’importo di 960,00 euro, rapportato al periodo di lavoro dell’anno, del credito d’imposta per redditi non superiori a euro 24.000,00. Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si applicano gli abbattimenti del reddito per il rientro “talenti” in Italia (Legge n. 238/2010), per il rientro “cervelli” (D.L. n. 185/2008) e per il rientro dei ricercatori (D.L. n. 78/2010). Confermate le altre regole e le modalità di recupero da parte del sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97;

buoni pasto (commi 16 e 17): a decorrere dal 1° luglio 2015 la franchigia di euro 5,29 sale ad euro 7,00 nel caso in cui il servizio sostitutivo sia reso in forma elettronica;

DURC per cessioni crediti verso la P.A. (comma 18): in caso di cessione di crediti certificati mediante la piattaforma per la certificazione dei crediti (art. 37, comma 7-bis, D.L. n. 66/2014), all’atto di cessione deve essere allegato il DURC del cedente. Al momento dell’effettivo pagamento, le pubbliche amministrazioni chiederanno il DURC del cessionario;

compensazione crediti verso P.A. (comma 19): estesa a tutto il 2015 la possibilità di compensare cartelle esattoriali con crediti certificati; un nuovo decreto detterà, entro 90 gg., le regole operative;

IRAP (commi da 20 a 25): a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 è prevista la deducibilità integrale del costo del personale a tempo indeterminato (sono escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti non commerciali). Per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è previsto un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell’imposta. Ripristinata l’aliquota ordinaria del 3,9% con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;

TFR in busta (commi da 26 a 34): per i dipendenti del settore privato, per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, è possibile chiedere al datore di lavoro l’anticipo delle quote maturande; tali quote saranno assoggettate a tassazione ordinaria ma non a contribuzione previdenziale (e non rileveranno ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini del “bonus Renzi”). Al momento della scelta, irrevocabile fino al 30 giugno 2018, il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di TFR;

detrazioni fiscali 50% e 65% (comma 47): prorogate a tutto il 2015 le agevolazioni fiscali per il recupero edilizio (detrazione del 50%) e per interventi di efficienza energetica (detrazione del 65%);

 “bonus bebè” (commi da 125 a 129): per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente dall’Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno percepito non concorre alla determinazione del reddito complessivo;

oneri deducibili e detraibili (commi 137 e 138): elevata da 2.065 a 30.000 euro la soglia massima per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, entro la quale è possibile usufruire della detrazione d’imposta del 24% (resta fermo, per le imprese, il limite del 2% del reddito dichiarato). Il nuovo limite si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;

proroga del 5 per mille (comma 154): le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente si applicano anche relativamente agli esercizi finanziari 2015 e successivi con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente. Si applicano altresì, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, le disposizioni contenute nel DPCM 23 aprile 2010 concernente finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille. Con successivo DPCM verranno definite le modalità di redazione del rendiconto e le relative modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice;

revisione dell’Irpef (comma 207): entro il 15.01.16, con DPCM, saranno rimodulate aliquote, agevolazioni e detrazioni Irpef se non verranno conseguiti gli ipotizzati risparmi di spesa;

contrattazione nel pubblico impiego (comma 254): anche per l’anno 2015 si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;

indennità di vacanza contrattuale (comma 255): per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013;

ISEE e conti correnti (comma 314): le informazioni che gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria circa le movimentazioni che hanno interessato i rapporti sono utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione ISEE nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

tesoreria unica (comma 395): estesa fino 31 dicembre 2017 la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997 e, nello stesso periodo, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, Legge n. 720/1984;

contenimento della spesa pubblica per province e città metropolitane (commi 418 e 419): le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Le somme, individuate per ciascun ente con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 15 febbraio 2015, dovranno essere riversate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

limitazioni per le province e ricollocazione del personale (commi da 420 a 424): a decorrere dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto alle province:

di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

  • di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
  • di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
  • di acquisire personale attraverso l'istituto del comando;
  • di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 D.Lgs. n. 267/2000;
  • di instaurare rapporti di lavoro flessibile;
  • di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Sono altresì previste limitazioni alla dotazione organica nonchè determinati piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale e definite le procedure di mobilità del personale interessato;

assunzioni negli enti locali (comma 424): per gli anni 2015 e 2016, regioni ed enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Le spese per il personale ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;

fondo di solidarietà comunale (commi 435 e 436): la dotazione del fondo di solidarietà comunale è ridotta di ulteriori 1.200 milioni a decorrere dal 2015;

fusione di comuni e assunzioni di personale (comma 450, lett. a): ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

funzioni associate e spesa di personale (comma 450, lett. b): le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti nei processi associativi;

fondo di solidarietà comunale e riduzione ex D.L. n. 66/2014 (comma 451): prorogata al 2018 la riduzione di 563,4 milioni di euro annui del fondo di solidarietà dei Comuni di cui all’art. 47, D.L. n. 66/2014;

patto di stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario (commi da 460 a 483): con riferimento agli esercizi 2015 e successivi cessano di avere applicazione tutte le previgenti norme relativa al patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario. La nuova disciplina concernente il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario è fissata dai commi da 460 a 483 della presente Legge di stabilità 2015;

patto regionale verticale non incentivato (comma 479): a decorrere dal 2015, alle regioni (escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano) ed ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni concernenti il patto di stabilità regionale verticale, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;

patto regionale orizzontale (commi da 480 a 483): le regioni, ad esclusione del Trentino-Alto Adige, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale attraverso un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa. A tal fine gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati. Le regioni possono altresì, previo accordo con gli enti locali, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa. A tal fine gli enti locali comunicano le informazioni necessarie entro il 15 settembre. Entro il termine perentorio del 30 settembre, la regione definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati. Agli enti locali che cedono/acquisiscono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa/peggiorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti;

patto regionale verticale incentivato (commi da 484 a 488): nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, da destinare all’estinzione anticipata del debito, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all’83,33% degli spazi finanziari,validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014;

patto di stabilità interno per gli enti locali (commi da 489 a 502): modificate le regole in materia di patto di stabilità per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Tra le novità più significative si segnalano:

  • l’utilizzo della media della spesa corrente del periodo 2010-2012 per la determinazione degli obiettivi dal 2015 al 2018;
  • l’indicazione delle nuove percentuali da utilizzare per il calcolo degli obiettivi da applicare fino al 2018;
  • entro il 31 gennaio 2015, con decreto MEF su proposta di ANCI e UPI, possono essere ridefiniti gli obiettivi di ciascun ente tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche' degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali;
  • ai fini della determinazione del saldo patto rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, potranno essere modificate le percentuali riferite all’anno 2015 da utilizzare per la determinazione dell’obiettivo patto ;
  • i dati relativi al monitoraggio semestrale devono essere inviati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto MEF che definisce il prospetto e le modalità di invio, per il primo semestre, ed entro il 30 gennaio per il secondo semestre;
  • ridotti da 100 a 40 milioni, i pagamenti sostenuti dagli enti locali successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, relativi a debiti in conto capitale aventi le caratteristiche di cui all’art. 4, comma 5, D.L. n. 133/2014, da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno. Le richieste per il 2015 devono essere presentate entro il 28 febbraio 2015;
  • i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile;

armonizzazione contabile (commi da 507 a 509 e comma 538): apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati. In particolare:

- nelle more dell’emanazione del decreto MEF per la determinazione delle modalità e tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, la copertura dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 o dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti superiore all’importo dell’avanzo di amministrazione, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014;

- rideterminate, per gli enti locali, le quote da stanziare in bilancio riferite all’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tali quote sono così determinate:

  • nel 2015 il 36% per gli enti che non hanno aderito alla sperimentazione ed il 55% per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione;
  • nel 2016 il 55% per tutti gli enti;
  • nel 2017 il 70%;
  • nel 2018 l’85%;
  • dal 2019 l’accantonamento è effettuato per l’intero importo.

- spostato dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio consolidato secondo il principio n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, e nelle more dell’emanazione del decreto MEF per la determinazione delle modalità e tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, la copertura dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 o dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti superiore all’importo dell’avanzo di amministrazione, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti;

spese per gli uffici giudiziari (commi da 526 a 530): dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Ai comuni, pertanto, verranno effettuati i rimborsi delle spese sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015;

oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spesa corrente (comma 536): prorogata fino al 2015 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

limite di indebitamento degli enti locali (comma 539): a decorrere dal 1° gennaio 2015, la percentuale prevista dall’art. 204 TUEL per determinare il limite degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente è pari al 10%;

contributo per operazioni di indebitamento (comma 540): è stato istituito un fondo presso il Ministero dell’Interno finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Modalità e criteri per l'erogazione del contributo sono stabiliti con decreto MEF da adottarsi entro il 28 febbraio 2015;

anticipazione di tesoreria per gli enti locali (comma 542): il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015;

bilancio di previsione 2015 per gli enti in sperimentazione (comma 543): gli enti sperimentatori della nuova contabilità ex D.Lgs. n. 118/2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali;

servizi pubblici locali a rilevanza economica (comma 609): gli enti locali partecipano obbligatoriamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a cui competono le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani. L’adesione deve avvenire entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale. Diversamente il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Inoltre, in caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a

seguito di quotazione, di partecipazioni in società (codici SIOPE E4121 e E4122) e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

razionalizzazione delle società partecipate (commi da 611 a 614): a decorrere dal 1º gennaio 2015 le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le CCIAA, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei criteri individuati dal medesimo comma 611, ossia:

  • eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
  • soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  • eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  • aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  • contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A tal fine i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, deve essere altresì predisposta dai medesimi soggetti una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale. Nell'attuazione dei piani operativi si applicano le agevolazioni fiscali per le operazioni di scioglimento e alienazione previste dall’art. 1, comma 568-bis, Legge n. 147/2013, se gli atti sono deliberati entro il 31 dicembre 2015. Tali agevolazioni, peraltro, sono prorogate fino al 31.12.2015 (comma 616);

reverse charge (comma 629, lett. a): esteso il meccanismo del reverse charge anche alle seguenti attività:

  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
  • prestazioni di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto;
  • trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
  • cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari;

split payment (comma 629, lett. b): per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (ad esclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito) effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri, ecc. l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o ritardato versamento dell’imposta da parte degli enti pubblici cessionari o committenti si applicano le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (comma 633);

ravvedimento operoso (comma 637): apportate alcune modifiche all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è possibile anche se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche; è precluso unicamente nel caso siano stati notificati avvisi di accertamento o atti di liquidazione, comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter.

Inoltre, è prevista la riduzione delle sanzioni:

  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate);
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate);
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione;

dichiarazione integrativa (comma 640): in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l’accertamento decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

dichiarazione IVA e comunicazione dati (comma 641): a decorrere dal periodo d’imposta 2015, la presentazione della dichiarazione annuale deve avvenire entro il mese di febbraio e, contestualmente,viene eliminato l’obbligo della comunicazione annuale dati IVA;

la ricossione dei tributi con Equitalia (comma 642): i comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia Spa, nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate, per la riscossione dei tributi non oltre il 30 giugno 2015;

utili erogati a ENC (commi 655 e 656): gli utili percepiti dagli enti non commerciali, messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% (anziché 95%) del loro ammontare. A tali enti, per il solo periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2014, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta in seguito alla modifica della misura di imponibilità degli utili percepiti. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2014 e non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente;

ritenute su bonifici (comma 657): passa dal 4% all’8% la misura della ritenuta che deve essere effettuata da banche e Poste Italiane SPA sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta;

IMU terreni agricoli nei comuni ex montani (commi 692 e 693): riportato nella legge di stabilità quanto previsto dal D.L. n. 185/2014 (si veda sotto) ossia:

  • proroga del versamento al 26 gennaio 2015;
  • applicazione dell’aliquota base del 7,6 per mille se non è stabilita una aliquota specifica da parte dei Comuni;
  • accertamento convenzionale, a titolo di maggior gettito IMU, degli importi indicati nell’allegato al citato D.L. n. 185/2014 e corrispondenti alla riduzione del fondo di solidarietà comunale;

partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali (comma 702): per gli anni 2015, 2016 e 2017 la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni che collaborano nell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è pari al 55%;

aumento aliquote IVA (comma 718): previsto un aumento delle aliquote IVA del 10% e 22% nel corso dei prossimi anni, salvo che vengano individuate altre misure per garantire gli equilibri di finanza pubblica. Le nuove aliquote sono le seguenti:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2016

12%

24%

dal 1° gennaio 2017

13%

25%

dal 1° gennaio 2018

13%

25,5%

rimborsi da 730 (comma 726): i rimborsi superiori a 4.000,00 euro e che risultano dovuti a seguito dell’attività di controllo preventivo sono erogati non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.

 

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