Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015

IMU PER I TERRENI AGRICOLI

Il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti in materia di IMU sui terreni agricoli, ha precisato che:

  • nel caso di concessione dei terreni agricoli in comodato o in affitto, l’esenzione dal pagamento dell’imposta nei comuni parzialmente montani è ammessa nel caso in cui sia il proprietario dei terreni sia colui che li riceve in affitto o comodato siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • l’applicazione dell’aliquota dello 0,76% è applicabile in tutti i Comuni che non hanno deliberato una specifica aliquota per i terreni agricoli. Non è quindi applicabile una differente aliquota IMU residuale deliberata “per tutti gli altri immobili”;
  • i soggetti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri sono esenti dall’IMU hanno ovviamente diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.
Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (2015-101-RIS_2_del_3_febbraio_2015_terreni_agricoli.pdf)2015-101-RIS_2_del_3_febbraio_2015_terreni_agricoli.pdfMinistero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Risoluzione 2/DF del 3 febbraio 2015306 kB

Informazioni aggiuntive