Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015
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- Pubblicato Mercoledì, 04 Febbraio 2015 18:20
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IMU PER I TERRENI AGRICOLI
Il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti in materia di IMU sui terreni agricoli, ha precisato che:
- nel caso di concessione dei terreni agricoli in comodato o in affitto, l’esenzione dal pagamento dell’imposta nei comuni parzialmente montani è ammessa nel caso in cui sia il proprietario dei terreni sia colui che li riceve in affitto o comodato siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- l’applicazione dell’aliquota dello 0,76% è applicabile in tutti i Comuni che non hanno deliberato una specifica aliquota per i terreni agricoli. Non è quindi applicabile una differente aliquota IMU residuale deliberata “per tutti gli altri immobili”;
- i soggetti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri sono esenti dall’IMU hanno ovviamente diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.