LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2017 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di maggiore interesse per gli enti locali:

blocco aumento tributi locali (articolo 1, comma 42, lett. a): anche per l’anno 2017 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Tale sospensione non si applica alla TARI ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

maggiorazione TASI (articolo 1, comma 42, lett. b): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2017 la maggiorazione della TASI confermata per l’anno 2016;

anticipazione di tesoreria (articolo 1, comma 43): prorogato fino al 31.12.2017 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo dell’anticipazione di tesoreria per gli enti locali;

contributi INPS gestione separata (articolo 1, comma 165): a decorrere dal 2017, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata, l’aliquota contributiva è pari al 25% (oltre lo 0,72% per maternità);

nuovi strumenti di acquisto centralizzati (articolo 1, commi 413 e 414): verrà avviata dal MEF, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi;

acquisti di beni e servizi (articolo 1, commi da 419 a 421): obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori per l’acquisto di beni e servizi informatici. Per gli acquisti strategicamente rilevanti in base a quanto indicato dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall’Agid, le amministrazioni statali, escluse le istituzioni universitarie, ricorrono a Consip SpA. Prevista, nel caso in cui non siano disponibili in Consip i necessari contratti, la possibilità per le Amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori di procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

programma biennale degli acquisti di beni e servizi (articolo 1, comma 424): l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 1, comma 436): modificato l’articolo 243-bis e, in particolare, sono state sostituite le lett. b) e c) del comma 9 riguardante le azioni da adottare dall’Ente durante il periodo di durata del piano;

economie da rinegoziazione mutui (articolo 1, comma 440): anche per il 2017, così come già avvenuto per il biennio 2015-2016, viene concessa agli Enti locali la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi in conto capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui;

rinegoziazione dei mutui (articolo 1, comma 441): per l’anno 2017 gli Enti locali possono effettuare le operazioni di rinegoziazione mutui anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

spending review (articolo 1, comma 444): a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.129/2016 è stata rivista la norma relativa alla riduzione delle risorse ai Comuni ai sensi del D.L. n. 95/2012. In particolare, le riduzioni da applicare dal 2013 devono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

fondo di solidarietà comunale (articolo 1, commi da 446 a 452): è stata effettuata una revisione generale dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della perequazione delle risorse. In particolare, è stato anticipato al 31 ottobre il termine di emanazione del DPCM di riparto del fondo, previo accordo in conferenza Stato città da sancire entro il 15 ottobre;

pareggio di bilancio (articolo 1, commi da 463 a 508): sono state riscritte le regole in materia di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Cessano di avere applicazione, a decorrere dall’anno 2017, le norme della Legge n. 208/2015 concernenti la disciplina del pareggio di bilancio (restano fermi, comunque, gli adempimenti in merito al monitoraggio ed alla certificazione del pareggio di bilancio 2016, l’eventuale applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo per il 2016 nonché gli effetti connessi all'applicazione nell’anno 2016 dei patti di solidarietà) e vengono fissate nuove regole per la determinazione del saldo di competenza finale. Tra le principali novità in materia di pareggio di bilancio, le cui regole generali sono sostanzialmente analoghe a quelle vigenti per il 2016, si segnala:

-   per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (comma 466);

-   vengono specificate la variazioni di bilancio alle quali deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio (comma 468);

-   la certificazione dei risultati conseguiti in merito al pareggio di bilancio, da inviare entro il 31 marzo, deve essere predisposta con i dati contabili del rendiconto della gestione. Nel caso di difformità tra i dati tra i due documenti, gli enti devono inviare una nuova certificazione, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e comunque non oltre il 30 giugno (comma 473);

-   sono stabilite le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo da applicarsi nell’anno successivo a quello dell’inadempimento e che possono essere così sintetizzate (commi da 475 a 478):

  • riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
  • riduzione delle spese correnti entro il limite degli impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento ridotti dell’1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi;
  • impossibilità di ricorrere all’indebitamento;
  • impossibilità di ricorrere ad assunzioni di qualsiasi tipo;
  • riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, in misura pari al 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014;

-   gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo (comma 486):

-   disciplinate le modalità di richiesta, da effettuarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno (per il 2017 il termine è il 20 febbraio), degli spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali (commi da 487 a 494);

bilancio di previsione entro il 31 gennaio 2017 (articolo 1, comma 467): prevista la possibilità di mantenere nel fondo pluriennale vincolato (anziché farle confluire nell’avanzo di amministrazione) le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate e non utilizzate nel corso del 2016. Ciò può essere fatto a condizione che si tratti di opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa, e che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;

bilancio di previsione 2017-2019 degli enti locali (articolo 1, comma 454): differito al 28 febbraio 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali. Con il successivo decreto “milleproroghe” il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

nota di aggiornamento del DUP 2017-2019 (articolo 1, comma 455): differito al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del DUP;

gestione associata dei servizi sociali (articolo 1, comma 456): prevista la possibilità di costituire consorzi tra enti locali per la gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa;

proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia (articolo 1, comma 460): dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 sono destinati esclusivamente, e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;

ordinativi di incasso e pagamento informatici (articolo 1, comma 533): con una modifica alla Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) viene previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici. Modalità e tempi di attuazione verranno definiti con decreti del MEF;

variazioni dell’imponibile IVA e dell’imposta (articolo 1, comma 567): apportate diverse modifiche all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 con particolare riferimento alle variazioni dovute al mancato pagamento del corrispettivo. La prima novità riguarda l’eliminazione delle regole per l’individuazione del momento a partire dal quale, in presenza di procedure concorsuali, era consentita l’emissione delle note di variazione prescindendo dal definitivo accertamento dell’infruttuosità. L’emissione della nota di variazione rimane vincolata alla definitività dell’infruttuosità generatasi a seguito della conclusione di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge, pubblicato nel registro delle imprese. La legge di bilancio 2017, inoltre, abroga il secondo periodo del comma 5 dell’art. 26 che stabiliva per il cessionario /committente, assoggettato a una procedura concorsuale, la mancanza dell’obbligo di annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispettivi le note di variazione ricevute e di computare la relativa imposta a debito nella liquidazione; viene cioè meno la possibilità di non rettificare l’Iva a sfavore della procedura concorsuale per tener conto delle note di variazione ricevute.

Tutte le previsioni cancellate dalla legge di bilancio con efficacia 1° gennaio 2017 non hanno mai operato, in quanto la Stabilità 2016 prevedeva un’efficacia differita ai casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016;

aumento aliquote IVA (articolo 1, comma 631): differito l’incremento delle aliquote IVA del 10% e 22% nel corso dei prossimi anni, salvo che vengano individuate altre misure per garantire gli equilibri di finanza pubblica. Le nuove aliquote saranno le seguenti:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2018

13%

25%

dal 1° gennaio 2019

===

25,9%

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