LE LEGGI DI BILANCIO E FINANZIARIE

LA LEGGE DI STABILITA’ 2015

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2015 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2015. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, costituito da un unico articolo, di particolare interesse per gli enti locali:

bouns Renzi (commi 12, 13 e 15): riscritto l’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 917/86, indicando l’importo di 960,00 euro, rapportato al periodo di lavoro dell’anno, del credito d’imposta per redditi non superiori a euro 24.000,00. Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si applicano gli abbattimenti del reddito per il rientro “talenti” in Italia (Legge n. 238/2010), per il rientro “cervelli” (D.L. n. 185/2008) e per il rientro dei ricercatori (D.L. n. 78/2010). Confermate le altre regole e le modalità di recupero da parte del sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97;

buoni pasto (commi 16 e 17): a decorrere dal 1° luglio 2015 la franchigia di euro 5,29 sale ad euro 7,00 nel caso in cui il servizio sostitutivo sia reso in forma elettronica;

DURC per cessioni crediti verso la P.A. (comma 18): in caso di cessione di crediti certificati mediante la piattaforma per la certificazione dei crediti (art. 37, comma 7-bis, D.L. n. 66/2014), all’atto di cessione deve essere allegato il DURC del cedente. Al momento dell’effettivo pagamento, le pubbliche amministrazioni chiederanno il DURC del cessionario;

compensazione crediti verso P.A. (comma 19): estesa a tutto il 2015 la possibilità di compensare cartelle esattoriali con crediti certificati; un nuovo decreto detterà, entro 90 gg., le regole operative;

IRAP (commi da 20 a 25): a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 è prevista la deducibilità integrale del costo del personale a tempo indeterminato (sono escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti non commerciali). Per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è previsto un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell’imposta. Ripristinata l’aliquota ordinaria del 3,9% con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;

TFR in busta (commi da 26 a 34): per i dipendenti del settore privato, per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, è possibile chiedere al datore di lavoro l’anticipo delle quote maturande; tali quote saranno assoggettate a tassazione ordinaria ma non a contribuzione previdenziale (e non rileveranno ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini del “bonus Renzi”). Al momento della scelta, irrevocabile fino al 30 giugno 2018, il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di TFR;

detrazioni fiscali 50% e 65% (comma 47): prorogate a tutto il 2015 le agevolazioni fiscali per il recupero edilizio (detrazione del 50%) e per interventi di efficienza energetica (detrazione del 65%);

 “bonus bebè” (commi da 125 a 129): per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente dall’Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno percepito non concorre alla determinazione del reddito complessivo;

oneri deducibili e detraibili (commi 137 e 138): elevata da 2.065 a 30.000 euro la soglia massima per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, entro la quale è possibile usufruire della detrazione d’imposta del 24% (resta fermo, per le imprese, il limite del 2% del reddito dichiarato). Il nuovo limite si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;

proroga del 5 per mille (comma 154): le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente si applicano anche relativamente agli esercizi finanziari 2015 e successivi con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente. Si applicano altresì, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, le disposizioni contenute nel DPCM 23 aprile 2010 concernente finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille. Con successivo DPCM verranno definite le modalità di redazione del rendiconto e le relative modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice;

revisione dell’Irpef (comma 207): entro il 15.01.16, con DPCM, saranno rimodulate aliquote, agevolazioni e detrazioni Irpef se non verranno conseguiti gli ipotizzati risparmi di spesa;

contrattazione nel pubblico impiego (comma 254): anche per l’anno 2015 si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;

indennità di vacanza contrattuale (comma 255): per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013;

ISEE e conti correnti (comma 314): le informazioni che gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria circa le movimentazioni che hanno interessato i rapporti sono utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione ISEE nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

tesoreria unica (comma 395): estesa fino 31 dicembre 2017 la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997 e, nello stesso periodo, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, Legge n. 720/1984;

contenimento della spesa pubblica per province e città metropolitane (commi 418 e 419): le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Le somme, individuate per ciascun ente con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 15 febbraio 2015, dovranno essere riversate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

limitazioni per le province e ricollocazione del personale (commi da 420 a 424): a decorrere dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto alle province:

di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

  • di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
  • di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
  • di acquisire personale attraverso l'istituto del comando;
  • di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 D.Lgs. n. 267/2000;
  • di instaurare rapporti di lavoro flessibile;
  • di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Sono altresì previste limitazioni alla dotazione organica nonchè determinati piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale e definite le procedure di mobilità del personale interessato;

assunzioni negli enti locali (comma 424): per gli anni 2015 e 2016, regioni ed enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Le spese per il personale ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;

fondo di solidarietà comunale (commi 435 e 436): la dotazione del fondo di solidarietà comunale è ridotta di ulteriori 1.200 milioni a decorrere dal 2015;

fusione di comuni e assunzioni di personale (comma 450, lett. a): ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

funzioni associate e spesa di personale (comma 450, lett. b): le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti nei processi associativi;

fondo di solidarietà comunale e riduzione ex D.L. n. 66/2014 (comma 451): prorogata al 2018 la riduzione di 563,4 milioni di euro annui del fondo di solidarietà dei Comuni di cui all’art. 47, D.L. n. 66/2014;

patto di stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario (commi da 460 a 483): con riferimento agli esercizi 2015 e successivi cessano di avere applicazione tutte le previgenti norme relativa al patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario. La nuova disciplina concernente il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario è fissata dai commi da 460 a 483 della presente Legge di stabilità 2015;

patto regionale verticale non incentivato (comma 479): a decorrere dal 2015, alle regioni (escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano) ed ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni concernenti il patto di stabilità regionale verticale, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;

patto regionale orizzontale (commi da 480 a 483): le regioni, ad esclusione del Trentino-Alto Adige, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale attraverso un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa. A tal fine gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati. Le regioni possono altresì, previo accordo con gli enti locali, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa. A tal fine gli enti locali comunicano le informazioni necessarie entro il 15 settembre. Entro il termine perentorio del 30 settembre, la regione definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati. Agli enti locali che cedono/acquisiscono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa/peggiorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti;

patto regionale verticale incentivato (commi da 484 a 488): nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, da destinare all’estinzione anticipata del debito, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all’83,33% degli spazi finanziari,validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014;

patto di stabilità interno per gli enti locali (commi da 489 a 502): modificate le regole in materia di patto di stabilità per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Tra le novità più significative si segnalano:

  • l’utilizzo della media della spesa corrente del periodo 2010-2012 per la determinazione degli obiettivi dal 2015 al 2018;
  • l’indicazione delle nuove percentuali da utilizzare per il calcolo degli obiettivi da applicare fino al 2018;
  • entro il 31 gennaio 2015, con decreto MEF su proposta di ANCI e UPI, possono essere ridefiniti gli obiettivi di ciascun ente tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche' degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali;
  • ai fini della determinazione del saldo patto rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, potranno essere modificate le percentuali riferite all’anno 2015 da utilizzare per la determinazione dell’obiettivo patto ;
  • i dati relativi al monitoraggio semestrale devono essere inviati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto MEF che definisce il prospetto e le modalità di invio, per il primo semestre, ed entro il 30 gennaio per il secondo semestre;
  • ridotti da 100 a 40 milioni, i pagamenti sostenuti dagli enti locali successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, relativi a debiti in conto capitale aventi le caratteristiche di cui all’art. 4, comma 5, D.L. n. 133/2014, da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno. Le richieste per il 2015 devono essere presentate entro il 28 febbraio 2015;
  • i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile;

armonizzazione contabile (commi da 507 a 509 e comma 538): apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati. In particolare:

- nelle more dell’emanazione del decreto MEF per la determinazione delle modalità e tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, la copertura dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 o dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti superiore all’importo dell’avanzo di amministrazione, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014;

- rideterminate, per gli enti locali, le quote da stanziare in bilancio riferite all’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tali quote sono così determinate:

  • nel 2015 il 36% per gli enti che non hanno aderito alla sperimentazione ed il 55% per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione;
  • nel 2016 il 55% per tutti gli enti;
  • nel 2017 il 70%;
  • nel 2018 l’85%;
  • dal 2019 l’accantonamento è effettuato per l’intero importo.

- spostato dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio consolidato secondo il principio n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, e nelle more dell’emanazione del decreto MEF per la determinazione delle modalità e tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, la copertura dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 o dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti superiore all’importo dell’avanzo di amministrazione, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti;

spese per gli uffici giudiziari (commi da 526 a 530): dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Ai comuni, pertanto, verranno effettuati i rimborsi delle spese sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015;

oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spesa corrente (comma 536): prorogata fino al 2015 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;

limite di indebitamento degli enti locali (comma 539): a decorrere dal 1° gennaio 2015, la percentuale prevista dall’art. 204 TUEL per determinare il limite degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente è pari al 10%;

contributo per operazioni di indebitamento (comma 540): è stato istituito un fondo presso il Ministero dell’Interno finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Modalità e criteri per l'erogazione del contributo sono stabiliti con decreto MEF da adottarsi entro il 28 febbraio 2015;

anticipazione di tesoreria per gli enti locali (comma 542): il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015;

bilancio di previsione 2015 per gli enti in sperimentazione (comma 543): gli enti sperimentatori della nuova contabilità ex D.Lgs. n. 118/2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali;

servizi pubblici locali a rilevanza economica (comma 609): gli enti locali partecipano obbligatoriamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a cui competono le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani. L’adesione deve avvenire entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale. Diversamente il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Inoltre, in caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a

seguito di quotazione, di partecipazioni in società (codici SIOPE E4121 e E4122) e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

razionalizzazione delle società partecipate (commi da 611 a 614): a decorrere dal 1º gennaio 2015 le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le CCIAA, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei criteri individuati dal medesimo comma 611, ossia:

  • eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
  • soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  • eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  • aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  • contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A tal fine i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, deve essere altresì predisposta dai medesimi soggetti una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale. Nell'attuazione dei piani operativi si applicano le agevolazioni fiscali per le operazioni di scioglimento e alienazione previste dall’art. 1, comma 568-bis, Legge n. 147/2013, se gli atti sono deliberati entro il 31 dicembre 2015. Tali agevolazioni, peraltro, sono prorogate fino al 31.12.2015 (comma 616);

reverse charge (comma 629, lett. a): esteso il meccanismo del reverse charge anche alle seguenti attività:

  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
  • prestazioni di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto;
  • trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
  • cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari;

split payment (comma 629, lett. b): per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (ad esclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito) effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri, ecc. l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o ritardato versamento dell’imposta da parte degli enti pubblici cessionari o committenti si applicano le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (comma 633);

ravvedimento operoso (comma 637): apportate alcune modifiche all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è possibile anche se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche; è precluso unicamente nel caso siano stati notificati avvisi di accertamento o atti di liquidazione, comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter.

Inoltre, è prevista la riduzione delle sanzioni:

  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate);
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate);
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione;

dichiarazione integrativa (comma 640): in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l’accertamento decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

dichiarazione IVA e comunicazione dati (comma 641): a decorrere dal periodo d’imposta 2015, la presentazione della dichiarazione annuale deve avvenire entro il mese di febbraio e, contestualmente,viene eliminato l’obbligo della comunicazione annuale dati IVA;

la ricossione dei tributi con Equitalia (comma 642): i comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia Spa, nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate, per la riscossione dei tributi non oltre il 30 giugno 2015;

utili erogati a ENC (commi 655 e 656): gli utili percepiti dagli enti non commerciali, messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% (anziché 95%) del loro ammontare. A tali enti, per il solo periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2014, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta in seguito alla modifica della misura di imponibilità degli utili percepiti. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2014 e non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente;

ritenute su bonifici (comma 657): passa dal 4% all’8% la misura della ritenuta che deve essere effettuata da banche e Poste Italiane SPA sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta;

IMU terreni agricoli nei comuni ex montani (commi 692 e 693): riportato nella legge di stabilità quanto previsto dal D.L. n. 185/2014 (si veda sotto) ossia:

  • proroga del versamento al 26 gennaio 2015;
  • applicazione dell’aliquota base del 7,6 per mille se non è stabilita una aliquota specifica da parte dei Comuni;
  • accertamento convenzionale, a titolo di maggior gettito IMU, degli importi indicati nell’allegato al citato D.L. n. 185/2014 e corrispondenti alla riduzione del fondo di solidarietà comunale;

partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali (comma 702): per gli anni 2015, 2016 e 2017 la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni che collaborano nell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è pari al 55%;

aumento aliquote IVA (comma 718): previsto un aumento delle aliquote IVA del 10% e 22% nel corso dei prossimi anni, salvo che vengano individuate altre misure per garantire gli equilibri di finanza pubblica. Le nuove aliquote sono le seguenti:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2016

12%

24%

dal 1° gennaio 2017

13%

25%

dal 1° gennaio 2018

13%

25,5%

rimborsi da 730 (comma 726): i rimborsi superiori a 4.000,00 euro e che risultano dovuti a seguito dell’attività di controllo preventivo sono erogati non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.

 

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LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2017 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di maggiore interesse per gli enti locali:

blocco aumento tributi locali (articolo 1, comma 42, lett. a): anche per l’anno 2017 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Tale sospensione non si applica alla TARI ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

maggiorazione TASI (articolo 1, comma 42, lett. b): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2017 la maggiorazione della TASI confermata per l’anno 2016;

anticipazione di tesoreria (articolo 1, comma 43): prorogato fino al 31.12.2017 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo dell’anticipazione di tesoreria per gli enti locali;

contributi INPS gestione separata (articolo 1, comma 165): a decorrere dal 2017, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata, l’aliquota contributiva è pari al 25% (oltre lo 0,72% per maternità);

nuovi strumenti di acquisto centralizzati (articolo 1, commi 413 e 414): verrà avviata dal MEF, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi;

acquisti di beni e servizi (articolo 1, commi da 419 a 421): obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori per l’acquisto di beni e servizi informatici. Per gli acquisti strategicamente rilevanti in base a quanto indicato dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall’Agid, le amministrazioni statali, escluse le istituzioni universitarie, ricorrono a Consip SpA. Prevista, nel caso in cui non siano disponibili in Consip i necessari contratti, la possibilità per le Amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori di procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

programma biennale degli acquisti di beni e servizi (articolo 1, comma 424): l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 1, comma 436): modificato l’articolo 243-bis e, in particolare, sono state sostituite le lett. b) e c) del comma 9 riguardante le azioni da adottare dall’Ente durante il periodo di durata del piano;

economie da rinegoziazione mutui (articolo 1, comma 440): anche per il 2017, così come già avvenuto per il biennio 2015-2016, viene concessa agli Enti locali la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi in conto capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui;

rinegoziazione dei mutui (articolo 1, comma 441): per l’anno 2017 gli Enti locali possono effettuare le operazioni di rinegoziazione mutui anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

spending review (articolo 1, comma 444): a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.129/2016 è stata rivista la norma relativa alla riduzione delle risorse ai Comuni ai sensi del D.L. n. 95/2012. In particolare, le riduzioni da applicare dal 2013 devono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

fondo di solidarietà comunale (articolo 1, commi da 446 a 452): è stata effettuata una revisione generale dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della perequazione delle risorse. In particolare, è stato anticipato al 31 ottobre il termine di emanazione del DPCM di riparto del fondo, previo accordo in conferenza Stato città da sancire entro il 15 ottobre;

pareggio di bilancio (articolo 1, commi da 463 a 508): sono state riscritte le regole in materia di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Cessano di avere applicazione, a decorrere dall’anno 2017, le norme della Legge n. 208/2015 concernenti la disciplina del pareggio di bilancio (restano fermi, comunque, gli adempimenti in merito al monitoraggio ed alla certificazione del pareggio di bilancio 2016, l’eventuale applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo per il 2016 nonché gli effetti connessi all'applicazione nell’anno 2016 dei patti di solidarietà) e vengono fissate nuove regole per la determinazione del saldo di competenza finale. Tra le principali novità in materia di pareggio di bilancio, le cui regole generali sono sostanzialmente analoghe a quelle vigenti per il 2016, si segnala:

-   per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (comma 466);

-   vengono specificate la variazioni di bilancio alle quali deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio (comma 468);

-   la certificazione dei risultati conseguiti in merito al pareggio di bilancio, da inviare entro il 31 marzo, deve essere predisposta con i dati contabili del rendiconto della gestione. Nel caso di difformità tra i dati tra i due documenti, gli enti devono inviare una nuova certificazione, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e comunque non oltre il 30 giugno (comma 473);

-   sono stabilite le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo da applicarsi nell’anno successivo a quello dell’inadempimento e che possono essere così sintetizzate (commi da 475 a 478):

  • riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
  • riduzione delle spese correnti entro il limite degli impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento ridotti dell’1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi;
  • impossibilità di ricorrere all’indebitamento;
  • impossibilità di ricorrere ad assunzioni di qualsiasi tipo;
  • riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, in misura pari al 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014;

-   gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo (comma 486):

-   disciplinate le modalità di richiesta, da effettuarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno (per il 2017 il termine è il 20 febbraio), degli spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali (commi da 487 a 494);

bilancio di previsione entro il 31 gennaio 2017 (articolo 1, comma 467): prevista la possibilità di mantenere nel fondo pluriennale vincolato (anziché farle confluire nell’avanzo di amministrazione) le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate e non utilizzate nel corso del 2016. Ciò può essere fatto a condizione che si tratti di opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa, e che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017;

bilancio di previsione 2017-2019 degli enti locali (articolo 1, comma 454): differito al 28 febbraio 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali. Con il successivo decreto “milleproroghe” il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

nota di aggiornamento del DUP 2017-2019 (articolo 1, comma 455): differito al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del DUP;

gestione associata dei servizi sociali (articolo 1, comma 456): prevista la possibilità di costituire consorzi tra enti locali per la gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa;

proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia (articolo 1, comma 460): dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 sono destinati esclusivamente, e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;

ordinativi di incasso e pagamento informatici (articolo 1, comma 533): con una modifica alla Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) viene previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici. Modalità e tempi di attuazione verranno definiti con decreti del MEF;

variazioni dell’imponibile IVA e dell’imposta (articolo 1, comma 567): apportate diverse modifiche all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 con particolare riferimento alle variazioni dovute al mancato pagamento del corrispettivo. La prima novità riguarda l’eliminazione delle regole per l’individuazione del momento a partire dal quale, in presenza di procedure concorsuali, era consentita l’emissione delle note di variazione prescindendo dal definitivo accertamento dell’infruttuosità. L’emissione della nota di variazione rimane vincolata alla definitività dell’infruttuosità generatasi a seguito della conclusione di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge, pubblicato nel registro delle imprese. La legge di bilancio 2017, inoltre, abroga il secondo periodo del comma 5 dell’art. 26 che stabiliva per il cessionario /committente, assoggettato a una procedura concorsuale, la mancanza dell’obbligo di annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispettivi le note di variazione ricevute e di computare la relativa imposta a debito nella liquidazione; viene cioè meno la possibilità di non rettificare l’Iva a sfavore della procedura concorsuale per tener conto delle note di variazione ricevute.

Tutte le previsioni cancellate dalla legge di bilancio con efficacia 1° gennaio 2017 non hanno mai operato, in quanto la Stabilità 2016 prevedeva un’efficacia differita ai casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016;

aumento aliquote IVA (articolo 1, comma 631): differito l’incremento delle aliquote IVA del 10% e 22% nel corso dei prossimi anni, salvo che vengano individuate altre misure per garantire gli equilibri di finanza pubblica. Le nuove aliquote saranno le seguenti:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2018

13%

25%

dal 1° gennaio 2019

===

25,9%

Allegati:
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LA LEGGE DI BILANCIO 2018

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2018 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento:

sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA per l’anno 2018 (articolo 1, comma 2): sterilizzato l’incremento dell’aliquota IVA del 10% (peraltro appena modificata dal collegato fiscale) e del 22%. Le nuove aliquote sono quelle indicate nella tabella sottostante:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2018

10,00%

22,00%

dal 1° gennaio 2019

11,50%

24,20%

dal 1° gennaio 2020

13,00%

24,90%

dal 1° gennaio 2021

==

25,00%

Fondo nazionale sostegno alle locazioni (articolo 1, commi 21 e 22): assegnata al fondo ex Legge 9 dicembre 1998, n. 431 una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse delle Regioni possono essere incrementate utilizzando le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ex art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102;

contributi per interventi di demolizione di opere abusive (articolo 1, comma 26): stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per finanziare un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive;

blocco aumento tributi locali (articolo 1, comma 37, lett. a): anche per l’anno 2018 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Tale sospensione non si applica alla TARI, al contributo di sbarco ed all’imposta di soggiorno nonchè agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

maggiorazione TASI (articolo 1, comma 37, lett. b): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2018 la maggiorazione della TASI confermata per l’anno 2017;

coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI (articolo 1, comma 38): estesa al 2018 la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

imposta di registro (articolo 1, comma 88): l’agevolazione di cui all’articolo 32, comma 2, D.P.R. n. 601/73 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della Legge n. 865/71, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti i relativi atti attuativi. La disposizione si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13;

“bonus Renzi” (articolo 1, comma 132): modificate le soglie per usufruire del bonus, che passano da 24.000 a 24.600 euro e da 26.000 a 26.600 euro. Pertanto:

  • se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro il bonus è pari a 960,00 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro il bonus non spetta;

previdenza complementare dipendenti pubblici (articolo 1, comma 156): a decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione della previdenza complementare dei privati ex D.Lgs. n. 252/2005. Per i montanti accumulati al 31.12.2017 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;

figli a carico di età inferiore a 24 anni (articolo 1, commi 252 e 253): per i figli di età non superiore a ventiquattro anni è stato elevato ad euro 4.000,00 il limite di reddito per considerare il figlio fiscalmente a carico ed usufruire delle relative detrazioni. La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019;

opere pubbliche negli enti locali soggetti ad infiltrazione mafiosa (articolo 1, commi 277 e 278): istituito fondo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 TUEL;

credito d’imposta per gli esercenti attività di vendita di libri (articolo 1, commi da 319 a 321): a decorrere dal 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio;

i nuovi voucher (articolo 1, comma 368): apportate modifiche alla disciplina dei nuovi voucher ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017;

informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle P.A. (articolo 1, comma 411): al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica;

ciclo dei rifiuti (articolo 1, comma 527): l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati detterà regole per la separazione contabile delle gestioni e delle prestazioni e per la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi;

appalti pubblici (articolo 1, comma 586): i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (nuovo comma 1 dell’art. 113-bis, D.Lgs. n. 50/2016;

prospetto del pareggio di bilancio (articolo 1, comma 785, lett. b): soppresso l’obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti per la verifica del pareggio di bilancio;

certificazione pareggio di bilancio (articolo 1, comma 786): posticipato dal 30 aprile al 30 maggio il termine entro il quale è comunque possibile inviare, sebbene in ritardo, la certificazione dei risultati conseguiti ai fini del pareggio di bilancio. Se la certificazione inviata attesta il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione dell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

riaccertamento straordinario dei residui (articolo 1, commi 848 e 849): i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti. Entro il 28 febbraio 2018 verrà emanato un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le quali verranno definite le modalità con le quali procedere al riaccertamento. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL o ne hanno conseguito l'approvazione prima del riaccertamento straordinario, possono rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 luglio 2018 al fine di tenere conto di quanto emerso dal riaccertamento straordinario;

contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 853 a 861): per il triennio 2018-2020 sono assegnati ai comuni contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. Le richieste (che devono obbligatoriamente contenere il codice CUP, pena l’esclusione) devono essere fatte al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e 20 settembre 2019 per l’anno 2020;

fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (articolo 1, comma 862): a decorrere dall’anno 2018 è incrementato il fondo destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive;

proventi alienazioni patrimoniali (articolo 1, comma 866): dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento;

risorse derivanti da rinegoziazione mutui (articolo 1, comma 867): prorogata fino al 2020 la possibilità per gli enti locali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione;

fusioni di comuni (articolo 1, commi 868 e 869): il contributo straordinario a favore dei Comuni che danno luogo alla fusione (art. 15 TUEL) o alla fusione per incorporazione (art. 1, comma 130, Legge n. 56/2014) è commisurato, a decorrere dal 2018, al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. La dotazione finanziaria per l’erogazione dei contributi è aumentata, a decorrere dall’anno 2018, di 10 milioni di euro annui;

Contributo per criticità gettito IMU-TASI (articolo 1, commi 870 e 871): confermato anche per il 2018 lo stanziamento di 300 milioni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito della introduzione della TASI. Le assegnazioni per ciascun Comune sono indicate nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017. I Comuni beneficiari devono conseguire un valore positivo ai fini del pareggio di bilancio in misura pari al contributo ricevuto;

gli spazi finanziari per il “pareggio di bilancio” (articolo 1, comma 874): sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Gli spazi sono destinati ad investimenti da finanziare con avanzo di amministrazione e ricorso al debito. L’utilizzo degli spazi viene attestato con la certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio da inviare entro il 31 marzo. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%;

tesoreria unica (articolo 1, comma 877): prorogata al 31.12.2021 la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997;

fondo pluriennale vincolato per investimenti (articolo 1, comma 880): le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché' riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa;

Fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, comma 882): modificate le percentuali minime di accantonamento che dovranno essere pari:

  • nel 2018 almeno al 75%
  • nel 2019 almeno all’85%
  • nel 2020 almeno al 95%
  • dal 2021 all’intero importo

fondo di solidarietà comunale (articolo 1, comma 884): modificata la ripartizione del fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 449, lett. c), Legge n. 232/2016 sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Le nuove percentuali del fondo da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard risultano:

  • ANNO 2018: 45% (anziché 55%)
  • ANNO 2019: 60% (anziché 70%)

DUP semplificato (articolo 1, comma 887): entro il 30 aprile 2018 con decreto del MEF si provvederà all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall’allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 1, commi da 888 a 890): apportate modifiche all’art. 243-bis del TUEL. In particolare, la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non è più decennale ma è compresa tra quattro e venti anni ed è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima della data di entrata in vigore della Legge di bilancio, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche normative. Gli enti interessati devono trasmettere alla Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno la deliberazione consiliare contenente la richiesta entro il 15 gennaio 2018 ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della citata deliberazione devono approvare il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

spesometro (articolo 1, comma 916): abrogato dal 1° gennaio 2019 lo spesometro;

fatture elettroniche (articolo 1, comma 917): dal 1° luglio 2018 dovranno essere emesse fatture elettroniche per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese (filiera intesa ai sensi della Legge n. 136/2010) nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica con l’obbligo di riportare i codici CUP e CIG;

trasmissione spesometro e Modelli Unico e IRAP (articolo 1, comma 932): il termine per l’invio dello spesometro relativo al 2° trimestre 2018 è fissato al 30 settembre 2018 ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP è differito al 31 ottobre 2018;

modello 770 (articolo 1, comma 933): spostato al 31 ottobre il termine per la presentazione del modello 770 e per la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata;

modello 730 (articolo 1, comma 934): modificati i termini relativi al modello 730. In particolare, è stato spostato dal 7 al 23 luglio il termine per la presentazione ad un CAF del modello 730;

verifiche telematiche per i pagamenti (articolo 1, commi da 986 a 989): ridotta da 10.000,00 a 5.000,00 euro la soglia per la verifica telematica (da parte di P.A. e società a totale partecipazione pubblica) presso il concessionario della riscossione, prima di effettuare pagamento a fronte di obbligazioni contrattuali. E’ stato altresì ampliato da 30 a 60 giorni il termine entro il quale il soggetto pubblico non procede a pagamenti in attesa della notifica dell’ordine di versamento da parte dell’agente della riscossione. Le nuove disposizioni sono efficaci con decorrenza 1° marzo 2018;

compensazioni in F24 (articolo 1, comma 990): l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito;

fondo per la progettazione degli enti locali (articolo 1, commi da 1079 a 1084): istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;

proroga di termini (articolo 1, commi da 1120 a 1154): previste nella legge di bilancio le disposizioni che usualmente erano oggetto di decreto “milleproroghe”. Si segnala, in particolare:

  • esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni (comma 1120, lett. a): differito al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale scatta l’obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni prevista dal D.L. n. 78/2010;
  • poteri sostitutivi dei Prefetti in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali (comma 1122, lett. d): prorogata per l’anno 2018 l’attribuzione al Prefetto del potere d’impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio
  • locazioni passive (comma 1125): prorogata a tutto il 2018 la non applicazione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione se l’immobile è utilizzato per fini istituzionali;
  • graduatorie e assunzioni presso pubbliche amministrazioni (comma 1148): disposte diverse proroghe in materia di validità di graduatorie ed assunzioni di personale dipendente presso la Pubblica Amministrazione
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LA LEGGE DI STABILITA' 2016

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2016 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2016. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento costituito da un unico articolo:

aliquote IVA (comma 6): congelato per tutto il 2016 l’aumento delle aliquote, aumento che viene però previsto – salvo reperimento ulteriori risorse – come di seguito indicato:

  • l’aliquota 10% salirà al 13% dal 1.1.17;
  • l’aliquota 22% salirà al 24% dal 1.1.17 e al 25% dal 1.1.18;

IMU (commi da 10 a 13): sono state apportate alcune modifiche alla disciplina IMU. Tra le principali novità si segnalano:

  • abbattimento al 50% dell’aliquota ordinaria per i fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che li utilizzano come abitazione principale. Condizioni per fruire dell’agevolazione sono la registrazione del contratto di comodato ed il fatto che il comodante possiede un solo immobile in Italia oltre quello concesso in comodato e risieda e dimori nello stesso Comune ove è ubicato l’immobile agevolato;
  • anticipazione dal 21 al 14 ottobre del termine entro il quale i Comuni devono inviare al MEF le delibere;
  • per l’esenzione afferente i terreni agricoli siti in Comuni montani, il riferimento torna ad essere l’elenco dei Comuni di cui alla circolare 9/1993;

TASI (commi 14 e 15): sono state apportate alcune modifiche alla disciplina TASI. Tra le principali novità si segnalano:

  • è esclusa l’applicazione della TASI per gli immobili, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinati ad abitazione principale da parte dell’utilizzatore (rimane invece sempre dovuta la quota TASI a carico proprietario nella percentuale fissata dal Comune);
  • è esclusa l’applicazione della tassa per gli immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • per i fabbricati costruiti e posti in vendita dalla imprese costruttrici l’aliquota è ridotta allo 0,1%, salva la possibilità per i Comuni di aumentarla fino ad un massimo dello 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento;
  • anticipazione dal 21 al 14 ottobre del termine entro il quale i Comuni devono inviare al MEF le delibere

fondo di solidarietà (comma 17): previste alcune disposizioni concernenti il fondo di solidarietà. In particolare:

  • modificata, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo di solidarietà al fine di tenere conto delle esenzioni in materia di IMU e TASI e della conseguente riduzione di gettito per i Comuni;
  • per il 2016 è stato fissato al 30 aprile il termine per l’emanazione del DPCM sui criteri di formazione e riparto del fondo di solidarietà. Per gli anni 2018 e successivi il termine è fissato al 30 novembre dell’anno precedente. Con tale DPCM potrà essere variata la quota di gettito dell’IMU di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato;

contributo IMU-TASI (comma 20): per il 2016 è stato determinato in 390 milioni il cd. Fondo IMU-TASI. Le somme attribuite ai Comuni non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio;

immobili di categoria “D” cd. “imbullonati” (commi da 21 a 24): sono esclusi dalle stime necessarie per l’attribuzione della rendita agli immobili in categoria “D” i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo ma non strutturalmente connessi con il suolo o alla costruzione (i cosiddetti “imbullonati”). Gli interessati possono produrre atti di aggiornamento catastale che, se presentati entro il 15.06.16, avranno effetto dal 1.1.16;

abrogazione IMU secondaria (comma 25): abrogato l’art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 concernente l’istituzione dell’imposta municipale secondaria;

blocco aumento tributi locali (comma 26): per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Tale sospensione non si applica alla TARI ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

maggiorazione TASI (comma 28): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2016 la maggiorazione della TASI entro il limite della misura applicata nel 2015;

bilancio di previsione 2015 (comma 49): fissato al 31 luglio 2015, ultimo giorno del mese, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (commi 53 e 54): sono ridotte al 75% le aliquote IMU e TASI da utilizzare per la determinazione delle imposte per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998;

Imposta di registro per edilizia popolare (comma 58): l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali di cui all’art. 32 co. 2 del Dpr 601/73 si applicano agli atti di cessione delle aree di cui al titolo III della L. 865/71 (edilizia economica e popolare) a prescindere dal titolo di acquisizione in capo all’ente locale;

IRES (comma 61): l’aliquota ordinaria scende dal 27,5% al 24% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.16; nel caso di periodo coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2017;

Reverse charge (comma 128): subordinatamente all’ottenimento di autorizzazione comunitaria, l’inversione del debitore dell’imposta viene estesa alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti dei consorzi appartenenza che si siano resi aggiudicatari di commessa pubblica ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 e che debbano emettere fattura in regime di split payment;

Gestione separata Inps (comma 203): per i soggetti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps, l’aliquota contributiva rimane il 27%. Operano invece normalmente gli aumenti di aliquote già previsti per tutti gli altri soggetti iscritti alla gestione separata (quali ad esempio i co.co.co., gli occasionali, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca); in particolare, le aliquote salgono al 24% ed al 31,72%;

ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali (comma 221): regioni ed enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

contrattazione integrativa (comma 226): le somme indebitamente erogate possono essere recuperate anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del sopra citato comma 221, certificati dall'organo di revisione;

turn over di personale (commi 228 e 229): delineati i limiti per procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per regioni, enti locali, comuni istituiti a decorrere dal 2011 a seguito di fusione ed unioni di comuni;

trattamento accessorio del personale (comma 236): a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

oneri per i rinnovi contrattuali (comma 469): per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci;

spesa delle Amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi (commi da 494 a 519): rivista la disciplina in materia di acquisti di beni e servizi. Tra le novità più rilevanti si segnala:

  • per gli acquisti di energia elettrica, carburanti, gas e le altre categorie di cui all’art. 1 co.7 del D.L. 95/12 è consentito non aderire alle convenzioni Consip purchè si abbia comunque procedura di evidenza pubblica e solo se i corrispettivi sono inferiori a quelli Consip di almeno il 10% per la telefonia e del 3% per le altre categorie suindicate (comma 494);
  • anche le società controllate dallo Stato e dagli enti locali sono tenute all’applicazione delle convenzioni e/o dei parametri Consip (comma 498);
  • per le caserme delle forze dell’ordine e del corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i Comuni appartenenti al territorio di competenza possono contribuire al pagamento del canone di locazione (comma 500);
  • ripristinata per i Comuni sotto i 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti fino a 40.000 euro (comma 501);
  • possibilità di non ricorrere al mercato elettronico per acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro (comma 502);
  • vi è obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi informatici, salvo che si tratti di beni e servizi non disponibili in convenzione (comma 512);

Società pubbliche (comma 672): introdotte nuove regole per la fissazione dei tetti ai compensi dei membri dei consigli di amministrazione, con suddivisione delle società in fasce dimensionali; un successivo decreto fisserà gli importi;

Società pubbliche (commi 675 e 676): la pubblicazione degli incarichi attribuiti a soggetti esterni è condizione di efficacia per consentire il pagamento dei compensi;

il nuovo pareggio di bilancio (commi da 707 a 734): sono state riscritte le regole in materia di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Cessano di avere applicazione, a decorrere dall’anno 2016, le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno (restano fermi, comunque, gli adempimenti in merito al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015, l’eventuale applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo per il 2015 nonché gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali) e vengono fissate nuove regole per la determinazione del saldo di competenza finale. Tra le principali novità si segnala:

-  le nuove regole si applicano a regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dall’applicazione, pertanto, le Unioni dei Comuni (comma 709);

-  gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di sola competenza, tra entrate e spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Eccezionalmente per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (commi 710 e 711);

-  a decorrere dal bilancio di previsione 2016 si dovrà allegare un prospetto contenente le previsioni triennali rilevanti in sede di rendiconto. Non vengono considerati, pertanto, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (comma 712);

-  sono escluse dal saldo, per il 2016, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito nel limite massimo di 480 milioni di euro (comma 713);

-  con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno stabiliti tempi e modalità per il monitoraggio degli adempimenti e per l’invio delle informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato (comma 719);

-  la certificazione sui risultati conseguiti (firmata digitalmente dal legale rappresentante, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria) andrà inviata, tramite l’apposito sistema web, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (commi da 720 a 722);

-  sono stabilite le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo da applicarsi nell’anno successivo a quello dell’inadempimento e che possono essere così sintetizzate (commi da 723 a 725):

  • riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
  • riduzione delle spese correnti entro il limite degli impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
  • impossibilità di ricorrere all’indebitamento;
  • impossibilità di ricorrere ad assunzioni di qualsiasi tipo;
  • riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, in misura pari al 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014;

-  nullità dei contratti di servizio e degli altri atti che si configurino elusivi delle regole del pareggio di bilancio ed applicazione di sanzioni pecuniarie per gli amministratori e per il responsabile amministrativo individuato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti che abbiano posto in essere atti elusivi o una non corretta applicazione dei principi contabili (commi 726 e 727);

-  anche per il nuovo pareggio di bilancio sono previste le disposizioni agevolative concernenti i patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali ed orizzontali ed il patto nazionale orizzontale (commi da 728 a 732);

deliberazioni TASI 2014 (comma 708): viene chiarito che per il 2014, il termine del 10 settembre per l’invio delle deliberazioni al MEF si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014;

proventi delle concessioni edilizie (comma 737): per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni (escluse quelle connesse agli abusi) possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché' per spese di progettazione delle opere pubbliche.

anticipazione di tesoreria (comma 738): prorogato fino al 31.12.2016 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo dell’anticipazione di tesoreria per gli enti locali;

fondo nazionale per la montagna (comma 761): per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stato rifinanziato il fondo nazionale per la montagna per un importo pari a 5 milioni annui;

pagamenti delle P.A. (comma 904): rimane fissato a 1.000 euro il limite entro il quale le Amministrazioni pubbliche posso effettuare pagamenti a qualsiasi titolo; per importi superiori, l’unico canale ammesso è quello telematico;

Certificazione Unica (comma 949): per il primo anno, e cioè in relazione alla CU2015 per il periodo d’imposta 2014, non sono applicate sanzioni di casi di “lieve tardività” (non meglio definita) dell’invio o di errata trasmissione se l’errore non determina indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata;

Modello 770 (comma 952): con la relativa modifica del Dpr 322/98, il modello 770 non ha più la funzione di “comunicazione dati certificazioni”, ma rimane per i riepiloghi dei versamenti e delle compensazioni. Parallelamente, nella Certificazione unica (come già si evince dalle bozze dei modelli 2016) entrano i dati fiscali (ulteriori), previdenziali, assicurativi nonché quelli relativi all’assistenza fiscale;

aliquote Iva (comma 960): introdotta l’aliquota 5% per le prestazioni di servizi di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter del Dpr 633/72 rese in favore dei soggetti di cui al n. 27-ter medesimo da cooperative sociali e loro consorzi (attualmente al 4%). Tale nuova disposizione si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016.

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LA LEGGE DI BILANCIO 2019

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 - Suppl. Ordinario n. 62, la Legge di bilancio 2019 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali e la P.A.:

revisione aumenti aliquote IVA (articolo 1, comma 2): sono state mantenute anche per il 2019 le attuali aliquote IVA mentre per gli anni successivi è prevista una ulteriore rimodulazione dell’aliquota IVA ordinaria. Le nuove aliquote sono quelle indicate nella tabella sottostante:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2019

10,00%

22,00%

dal 1° gennaio 2020

13,00%

25,20%

dal 1° gennaio 2021

13,00%

26,50%

deducibilità IMU degli immobili strumentali (articolo 1, comma 12): la deducibilità dal reddito d’impresa o dal reddito derivante dall’esercizio di arte o professione dell’IMU relativa agli immobili strumentali è aumentata dal 20% al 40%;

riduzione IRES al 15% (articolo 1, commi da 28 a 34): a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo di società ed enti di cui all’art. 73 del Tuir può essere assoggettato ad una aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (ossia all’aliquota del 15%) per la parte degli utili accantonati a riserve disponibili nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi e del costo del personale assunto con contratti a tempo determinato o indeterminato. Per gli enti non commerciali l’incremento occupazionale va riferito alla sola sfera commerciale: per il personale promiscuo rileva nella misura del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le disposizioni si applicano anche al reddito d’impresa delle persone fisiche e delle snc e sas in contabilità ordinaria (o anche in contabilità semplificata con apposita integrazione delle scritture contabili) riducendo di 9 punti percentuali le aliquota IRPEF a partire da quella più elevata;

abrogata la riduzione IRES 50% (articolo 1, commi 51 e 52): abrogato l’art. 6, D.P.R: n. 601/73 che prevede la riduzione dell’IRES al 50% per gli enti non commerciali. Devono pertanto essere rideterminati gli acconti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; si ha però notizia di una prossima nuova formulazione delle disposizioni normative sul punto;

cedolare secca (articolo 1, comma 59): possibilità di applicare il regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, ai contratti di locazione stipulati nel 2019 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e di superficie fino a 600 metri quadrati;

modifiche al codice del Terzo Settore (articolo 1, commi 82 e 83): modificato il codice del Terzo Settore al fine di definire non commerciali ex art. 79, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, anche le attività svolte da fondazioni e da ex IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi;

ricorso al MEPA o mercato elettronico (articolo 1, comma 130): alzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia oltrepassata la quale sussiste per le Amministrazioni Pubbliche l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazionie per l’acquisto di beni e servizi;

credito d’imposta per bonifiche ambientali (articolo 1, commi da 156 a 161): per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui;

investimenti pubblici (articolo 1, commi da 162 a 170): al fine di favorire gli investimenti pubblici è individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Alla Struttura possono rivolgersi anche gli enti territoriali previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;

estinzione cartelle esattoriali delle persone fisiche (articolo 1, commi da 184 a 198): i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli stralciati ex D.L. n. 119/2018, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali nonché dalle attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Possono essere estinti altresì i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non sia superiore ad euro 20.000. Per usufruire dell’estinzione dei debiti il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione;

contratti a tempo determinato nelle società pubbliche (articolo 1, comma 403): estensione alle società pubbliche che promuovono ricerca ed innovazione e ad altri enti privati dell’esclusione dei limiti dei contratti a tempo determinato di cui al D.L. n. 87/2018, esclusione già operante per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018 stesso;

assunzioni LSU (articolo 1, comma 446): nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale;

alienazione società a partecipazione pubblica (articolo 1, comma 723): le amministrazioni, in deroga ai commi 4 e 5 dell’art. 24, D.Lgs. n. 175/2014, sono autorizzate a non procedere all’alienazione se la partecipata ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

efficientamento energetico e risparmio idrico (articolo 1, comma 743): i finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici sono estesi anche agli interventi di efficientamento e risparmio idrico sugli stessi edifici nonché per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica;

fondo contenzioso enti locali (articolo 1, commi 764 e 765): istituito un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi “all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali”;

abrogazione “pareggio di bilancio” (articolo 1, commi da 819 a 826): dal 2019 è stato definitivamente abolito il vincolo di finanza pubblica del “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità) per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (per le regioni a statuto ordinario l’abolizione decorre dal 2021). A decorrere dal 2019, tali enti potranno utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dei soli equilibri di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011. Abrogate, altresì, le disposizioni concernenti l’assegnazione di spazi finanziari. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione per il 2018 ma non sono previste sanzioni;

disapplicazione sanzioni per mancato rispetto pareggio di bilancio 2017 (articolo 1, comma 827): non si applicano le sanzioni per mancato rispetto pareggio di bilancio 2017 alle amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

bilancio consolidato per gli enti locali fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 831): abolito l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

rispetto dei tempi di pagamento ex D.Lgs. n. 231/2002 (articolo 1, commi da 859 a 866): stabilite disposizioni, da applicare a partire dall’anno 2020 da parte delle amministrazioni pubbliche (compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale), al fine di raggiungere l’obiettivo della riduzione dei tempi medi di pagamento;

pubblicazione dati sulla PCC (articolo 1, comma 867): a decorrere dal 2020, le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009, comunicano, a mezzo della piattaforma per la certificazione dei crediti, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per chi effettua incassi e pagamenti tramite lo standard OPI, l’obbligo di comunicazione permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato;

pubblicazione dati delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, commi da 869 a 872): a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009, sono pubblicati e aggiornati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo;

- con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi (questi dati costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF);

- entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette disposizioni.

contributo per criticità gettito IMU-TASI (articolo 1, commi da 892 a 895): per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Il contributo è ripartito con decreto del ministero dell’Interno entro il 20 gennaio 2019. Le spese finanziate con il contributo devono essere liquidate o liquidabili entro il 31 dicembre di ogni anno

utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo (articolo 1, commi da 897 a 900): l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione. Nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;

semplificazione adempimenti contabili per gli enti locali (articolo 1, commi 902 e 903): a decorrere dal bilancio di previsione 2019 sono abrogati i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni. E’ stato inoltre riscritto l’art. 161 del Tuel che ora prevede la possibilità per il Ministero dell’Interno di richiedere agli enti locali specifiche certificazioni (da firmare a cura del responsabile del servizio finanziario) su particolari dati finanziari non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche;

invio bilanci alla BDAP (articolo 1, comma 904): i documenti contabili devono essere trasmessi alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la loro approvazione e non più entro 30 giorni dalla loro approvazione;

ulteriori semplificazioni per gli enti locali (articolo 1, comma 905): a decorrere dall’esercizio 2019, i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente:

- non devono effettuare la comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;

- non devono adottare i piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- non sono soggetti alle limitazioni relative alle spese per missioni e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi;

- non sono soggetti alle limitazioni concernenti l’acquisto di beni immobili;

- non sono soggetti alle norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili;

anticipazione di tesoreria (articolo 1, comma 906): fino al 31 dicembre 2019 è innalzato da 3/12 a 4/12 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria;

fondo pluriennale vincolato e lavori pubblici (articolo 1, commi 909 e 910): le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo modalità che verranno definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del MEF di adeguamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

appalti pubblici (articolo 1, comma 912): fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;

imposta sulla pubblicità (articolo 1, commi 917 e 919): i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. Ripristinata, inoltre, la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507/93, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

fondo di solidarietà comunale (articolo 1, comma 921): il fondo di solidarietà comunale è confermato per il 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione;

accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità degli Enti Locali (articolo 1, da commi da 1015 a 1018): nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il FCDE all’80% (anziché 85%) del fondo crediti calcolato secondo i principi contabili. La riduzione è però ammessa solo al verificarsi di alcune condizioni concernenti il rispetto dei termini di pagamento delle fatture e la riduzione del debito commerciale residuo. Tale possibilità è comunque esclusa per gli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato sul proprio sito gli indicatori di tempestività dei pagamenti e, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture;

enti non commerciali (articolo 1, comma 1022): modificato l’art. 148, comma 3 del Tuir concernente la qualificazione di ente non commerciale che svolge attività considerate non commerciali. Sono state inserite le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse;

incentivi uffici tributi (articolo 1, comma 1091): i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini ordinari stabiliti dal TUEL, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare complessivo del dei fondi destinabili al salario accessorio. La quota da destinare al trattamento economico accessorio è attributi al personale mediante contrattazione integrativa;

estensione agevolazione comodati ai fini dell’IMU (articolo 1, comma 1092): estesa la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori;

coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI (articolo 1, comma 1093): estesa al 2019 la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

maggiorazione TASI (articolo 1, comma 1133, lett. b): i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono mantenere anche per il 2019 la maggiorazione della TASI confermata per l’anno 2018;

locazioni passive (articolo 1, comma 1133, lett. c): prorogata a tutto il 2019 la non applicazione dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione se l’immobile è utilizzato per fini istituzionali.

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LA LEGGE DI BILANCIO 2020

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2020 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali:

deducibilità IMU (articolo 1, commi 4 e 5): l’IMU (nonché l’IMI della Provincia Autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia Autonoma di Trento) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%. La disposizione si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

cedolare secca sugli affitti (articolo 1, comma 6): fissata al 10% l’aliquota della cedolare secca sui canoni di locazione relativi ai contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa;

contributi ai Comuni (articolo 1, commi da 29 a 37): dal 2020 al 2024 sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’assegnazione dei contributi avviene entro il 31 gennaio 2020 (e comunicato a ciascun comune entro il 20 febbraio in funzione della classe demografica di ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. In particolare:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

I lavori devono iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere pubbliche” ed il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

contributi ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 38): incrementate le dotazioni annue (dal 2021 al 2034) per l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La richiesta di contributo non può essere presentata dagli enti che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente e, inoltre, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%;

contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 39): fissati i termini entro i quali i Comuni beneficiari del contributo per il 2019 devono affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche:

contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (articolo 1, commi 42 e 43): assegnati contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Con DPCM, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

fondo per investimenti a favore dei comuni (articolo 1, commi da 44 a 46): istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

piste ciclabili (articolo 1, commi da 47 a 50): istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni;

contributi per spese di progettazione (articolo 1, commi da 51 a 58): assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Gli enti locali effettuano la richiesta di contributo entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno ed entro il 28 febbraio, con decreto del Ministero dell’Intero, è determinato l’ammontare del contributo spettante a ciascun Comune tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

ristrutturazione e riqualificazione asili nido e scuole dell’infanzia (articolo 1, commi da 59 a 61): istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. La dotazione del fondo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

manutenzione della rete viaria delle Province (articolo 1, commi 62): incrementati i fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Le dotazioni assegnate sono pari a 120 milioni di euro per l’anno 2018, di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 350 milioni di euro per l’anno 2020, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

messa in sicurezza delle strade e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (articolo 1, commi 63 e 64): sono previsti contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, commi 79 e 80): possibilità per gli enti locali di ridurre nel corso del 2020 e del 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023. Il fondo può essere ridotto ad un valore pari al 90% di quanto indicato nell’allegato al bilancio riguardante il FCDE a condizione che nell’esercizio precedente a quello di riferimento siano rispettati i seguenti indicatori:

- il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, deve risultare rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 231/2002.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022 gli enti locali possono altresì ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione. La riduzione, previo parere dell’Organo di revisione, è effettuata sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti:

acquisto veicoli in dotazione alle P.A. (articolo 1, commi da 107 a 109): le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;

graduatorie concorsi (articolo 1, comma 149): ridotto il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche a due anni dalla data di approvazione;

lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 161): per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020;

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (articolo 1, comma 163): apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di sanzioni e responsabilità per violazioni commesse da responsabili e dirigenti della P.A. Modifiche anche alle sanzioni ex articolo 47;

piattaforma digitale per le notifiche (articolo 1, commi 402 e 403): al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche;

prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti (articolo 1, comma 540): Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. La misura del contributo spettante a ciascun Comune è determinata con decreto del Ministro dell’Interno da adottarsi entro il 31 gennaio 2020;

Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani (articolo 1, comma 550): a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo è incrementata da 5 a 10 milioni;

Fondo di solidarietà comunale (articolo 1, commi 551, 848, 849 e 850): per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui al fine di ridurre, per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell’imposta municipale propria. La dotazione del Fondo è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. A decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;

Contributo IMU-TASI (articolo 1, comma 554): per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell’allegato A al decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2019;

anticipazione di tesoreria degli Enti Locali (articolo 1, comma 555): il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

anticipazioni di liquidità (articolo 1, comma 556): prevista la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea di concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le anticipazioni sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;

riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali (articolo 1, comma 557): con decreto MEF da adottare entro il 28 febbraio 2020 saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (articolo 1, commi da 559 a 568): istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. L’imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020;

territori extradoganali (articolo 1, comma 572): a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione d’Italia non è più territorio extradoganale;

convenzioni Consip per la P.A. (articolo 1, comma 581): gli obblighi di acquisto in convenzione Consip, per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, viene esteso anche agli autoveicoli (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone ed agli autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati);

limiti alle detrazioni per oneri ex art. 15 del Tuir (articolo 1, comma 629): le detrazioni di cui all’art. 15 del Tuir spettano per intero qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Nel caso in cui il reddito ecceda i 120.000 euro la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. La limitazione non si applica per gli interessi passivi sui mutui prima casa e per le spese sanitarie;

buoni pasto (articolo 1, comma 677): modificati i limiti di esenzione dell’IRPEF per i buoni pasto. I nuovi importo sono 4 euro per i buoni cartacei ed 8 euro per i buoni elettronici;

abolizione TASI (articolo 1, comma 738): a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nei commi successivi della legge di bilancio 2020 viene disciplinata, pertanto, la nuova IMU;

Imposta Municipale Propria (articolo 1, commi da 739 a 783): a seguito dell’abrogazione parziale della IUC, sono state riscritte le regole che disciplinano l’IMU e che, sostanzialemente, riprendono quanto era già precedentemente previsto. Restano ferme le regole relative all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento ed all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Si riportano brevemente i punti principali con l’indicazione del comma di riferimento:

- presupposto dell’imposta (comma 740);

- definizione di fabbricati, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo (comma 741);

- soggetti passivi d’imposta (comma 743);

- riserva allo Stato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 744);

- base imponibile (comma 745). Si segnala che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

- fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (comma 746). Si segnala che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

- riduzione della base imponibile (comma 747);

- aliquota di base:

  • per l’abitazione principale (comma 748): si segnala che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750): pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (comma 751): fino all’anno 2021 è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU;
  • terreni agricoli (comma 752): pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
  • immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753): pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  • immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti (commi 754 e 755): l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. I comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019;

- detrazione per abitazione principale (comma 749);

- diversificazione delle aliquote (comma 756). La differenziazione opera esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio;

- delibera di approvazione delle aliquote (comma 757). La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il MEF, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

- esenzioni dall’imposta (comma 759). Si segnala la conferma dell’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- determinazione dell’imposta e trasferimenti (comma 761). In particolare, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;

- versamento dell’imposta (commi 762 e 763). Il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. In caso di esenzioni per enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate (16 giugno, 16 dicembre e 16 giugno dell’anno successivo a conguaglio);

- pubblicazione aliquote e regolamenti (comma 767). Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- dichiarazione (commi 769 e 770). La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni. Per gli enti non commerciali beneficiari di esenzioni la dichiarazione deve essere presentata ogni anno a prescindere dall’esistenza di variazioni;

- deducibilità IMU immobili strumentali (commi 772 e 773). A decorrere dal 2022 è prevista la deducibilità completa dell’IMU, IMI e IMIS dal reddito d’impresa e professionale. La deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

- sanzioni (comma 775);

- possibilità di regolamentazione dei Comuni (comma 777);

- funzionario responsabile dell’imposta (comma 778);

- termine approvazione aliquote e regolamenti per il 2020 (comma 779). Per l’anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

riscossione degli enti locali (articolo 1, commi da 784 a 814): disciplinata la riforma della riscossione degli enti locali che si applicherà alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali. Tra le principali disposizioni si segnala:

- potenziata l’attività di riscossione relativa agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già accade per le entrate erariali: l’accertamento esecutivo consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

- i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle nuove disposizioni;

- gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili;

- il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi;

- per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive;

- in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi da 816 a 836): istituito, a decorrere dal 2021, dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone dovuto per l’occupazione delle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, commi da 837 a 847): a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti;

riduzione dello stock di debito ed indicatore di tempestività dei pagamenti (articolo 1, comma 854): introdotte disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

- le misure previste dall’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, previste per raggiungere l’obiettivo della riduzione dello stock del debito e dei tempi medi di pagamento, si applicheranno a decorrere dall’anno 2021 anziché dall’anno 2020. Tra le misure prorogate si segnala lo stanziamento nel bilancio di previsione del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;

- soppressa la possibilità di calcolare l’indicatore di tempestività dei pagamenti sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente;

- spostata, dal 2020 al 2021, la sanzione di cui all’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, per gli enti che, non essendo in regime di SIOPE+, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sullo stock del debito e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

OPI e scadenza fattura (articolo 1, comma 855): anticipato al 1° luglio 2020 il termine a decorre dal quale le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono dell’Ordinativo di Pagamento Informatico (OPI) sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura (Nota: il Decreto Fiscale aveva originariamente previsto il termine del 1° gennaio 2021);

ripiano disavanzo di amministrazione (articolo 1, comma 876): il disavanzo di amministrazione di Regioni ed enti locali, applicato al bilancio nell’esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall’ente erogatore.

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