In Evidenza

IL “DECRETO FISCALE” CONVERTITO

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3): emanate norme al fine di contrastare le indebite compensazioni. In particolare:

  • la compensazione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 per importi superiori a 5.000,00 euro può essere effettuata per il credito annuale/trimestrale IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito scaturisce. La disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione non si applica alle compensazioni cosiddette “verticali” (e cioè sulla stessa tipologie di tributo da cui è sorto il credito) e sulle compensazioni operate dai sostituti d’imposta in sede di assistenza fiscale o per crediti da conguagli, versamenti in eccesso di ritenute, bonus Renzi e credito per famiglie numerose, salvo che si tratti di crediti emergenti da mod. 770;
  • obbligo di utilizzo della modalità telematica (e non “home banking”) anche per le compensazioni dei sostituti d’imposta (articolo 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006) e di chi non ha la partita IVA;
  • nel caso di crediti inutilizzabili, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega ed il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti su eventuali elementi con considerati dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente, confermata l’inutilizzabilità del credito, non paga entro 30 giorni, è prevista l’iscrizione a ruolo da notificarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega. La disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;
  • prevista una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, oltre le sanzioni proprie del tributo, per ciascuna delega non eseguita per effetto del controllo. Anche in questo caso la disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;

ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 4): inserito il nuovo articolo 17-bis nel D.Lgs. n. 241/97 che, rispetto alla versione iniziale, è stato completamente rivisto e che prevede tutta una serie di nuovi obblighi, sia in capo al committente che in capo ai prestatori, per i contratti ad elevato contenuto di manodopera, non operando alcuna distinzione in ordine al fatto che il committente abbia natura pubblica ovvero privata.

Ecco le principali novità in esso contenute che dovranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020:

comma 1: i soggetti che rivestono la qualità di sostituti d’imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da

  • prevalente utilizzo di manodopera
  • presso le sedi di attività del committente
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

comma 2: al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

comma 3: nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche' perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti;

comma 4: in caso di inottemperanza da parte del committente degli obblighi previsti a suo carico, quest’ultimo è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione;

comma 5: i nuovi obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei versamenti, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione;

comma 6: la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio;

comma 8: per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nei cantieri e servizi oggetto dell’appalto;

ravvedimento operoso per i tributi locali (articolo 10-bis): esteso il ravvedimento operoso oltre l’anno anche ai tributi locali mediante l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13, D.Lgs. n. 472/97;

registri IVA e comunicazioni periodiche (articolo 16): rinviata alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, ed in via sperimentale, la procedura secondo la quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

  • registri IVA;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021 (e quindi anche qui un rinvio) l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Con riferimento all’esterometro, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;

modello 730 e assistenza fiscale (articolo 16-bis): apportate numerose modifiche in materia di presentazione del modello 730 e di assistenza fiscale. In particolare, si segnala:

- il termine di presentazione del modello 730 al proprio sostituto d’imposta o al CAF è fissato al 30 settembre;

- i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere tramite sostituto agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;

- i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei CAF e professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, sono così definiti:

  • 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

- il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche è spostato dal 7 marzo al 16 marzo, ma la consegna della CU al percipiente deve avvenire entro lo stesso termine del 16 marzo;

- le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute dal sostituto sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. In caso di incapienza, il sostituto d'imposta trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi;

- per la riduzione degli acconti d’imposta, il termine per effettuare la richiesta al sostituto d’imposta slitta dal 30 settembre al 10 ottobre;

- le certificazioni uniche integrali sono rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata di ciascun contribuente;

- per quanto riguarda il modello 730 precompilato, il termine entro il quale verrà messo a disposizione slitta dal 15 aprile al 30 aprile ed il termine per l’invio slitta dal 23 luglio al 30 settembre;

- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate è effettuata entro il 16 marzo anziché entro il 28 febbraio.

Tutte le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 17): è stato modificato l'articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019. In particolare, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il mancato/carente versamento dell’imposta di bollo indicando l’imposta, la sanzione (ridotta ad un terzo) e gli interessi dovuti. Se gli importi dovuto non superano l’importo di 1.000 euro all’anno è prevista la possibilità di effettuare i pagamenti in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno;

trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione (articolo 32-quinquies): non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell’IVA i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata;

partecipazione dei comuni all’accertamento tributario (articolo 34): estesa fino a tutto il 2021 la quota del 100%, spettante ai comuni che si alleano con l’amministrazione finanziaria nella lotta all’evasione fiscale, delle maggiori entrate riscosse a seguito delle segnalazioni qualificate effettuate dagli stessi comuni;

imposta immobiliare sulle piattaforme marine (articolo 38): a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille mentre la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati con apposito decreto MEF;

tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (articolo 38-bis): nel caso di pagamenti della tassa rifiuti effettuati con il versamento unitario (modelli F24), a decorrere dal 1° giugno 2020 verrà effettuato il riversamento del tributo spettante direttamente alla provincia o città metropolitana competente per territorio. Salvo diversa deliberazione della provincia o città metropolitana da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune;

tassa automobilistica regionale (articolo 38-ter): a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PAGOPA;

disciplina penale e responsabilità amministrativa degli Enti (articolo 39): sono state apportate modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in merito ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

fusioni di Comuni (articolo 42): per l’anno 2019 è incrementata di 30 milioni di euro la dotazione finanziaria per l’assegnazione dei contributi straordinari per favorire le fusioni tra Comuni;

imposta di soggiorno (articolo 46): nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

BDAP e TUEL (articolo 48): sono state apportate modifiche al Testo Unico degli Enti Locali al fine di sostituire i riferimenti al certificato al rendiconto che è stato sostituito dall’invio dei dati contabili degli enti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

pagamento dei debiti commerciali della P.A. (articolo 50): dettate nuove disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione, talune delle quali peraltro poi ulteriormente modificate dalla L. 160/19. In particolare:

Þ  gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono calcolati dalla PCC; tuttavia, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti i quali, però, devono fare la comunicazione dello stock di debito al 31.12.2019 (entro il 31.01.2020) anche se hanno adottato SIOPE+ (Nota: tale possibilità è stata peraltro soppressa dalla Legge di bilancio 2020);

  • il fondo di garanzia dei debiti commerciali deve essere stanziato entro il 28 febbraio secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 862, Legge n. 145/2018;
  • la comunicazione dello stock dei debiti è stata anticipata al 31 gennaio di ciascun anno (anziché 30 aprile);
  • entro il 1° gennaio 2021 (anticipato al 1/7/20 dalla L. 160/19), le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) devono inserire nello stesso la data di scadenza della fattura. Da tale data, verrà meno, pertanto, l’obbligo della comunicazione delle fatture scadute in PCC;

criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (articolo 57, commi 1 e 1-bis): modificati i criteri di assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale ai Comuni. A decorrere dal 2020, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale, è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000;

rinegoziazione mutui (articolo 57, comma 1-quater): estesa dal 2020 al 2023 la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione;

semplificazioni in materia di contenimento e riduzione della spesa (articolo 57, comma 2): a decorrere dal 2020 alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi i seguenti limiti ed obblighi normativi:

  • riduzione del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
  • limite alla spesa annua per incarichi di studio e consulenza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
  • limite alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
  • divieto di spese per sponsorizzazioni;
  • limite alla spesa annua per missioni (50% della spesa sostenuta nel 2009);
  • limite alla spesa annua per la formazione (50% della spesa sostenuta nel 2009);
  • limite alla spesa annua per acquisto autovetture (30% della spesa sostenuta nel 2011);
  • comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
  • redazione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
  • disposizioni limitative in materia di acquisto di beni immobili;
  • disposizioni limitative in materia di locazioni e manutenzioni di immobili;

approvazione bilanci di previsione e rendiconti (articolo 57, comma 2-bis): abrogate le norme che prevedevano la possibilità per gli enti locali che approvavano i bilanci di previsione ed i rendiconti entro i termini previsti dal Tuel di derogare ad alcune limitazioni di spesa;

contabilità economico-patrimoniale per i comuni fino a 5.000 abitanti (articolo 57, comma 2-ter): eliminato definitivamente l’obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che, pertanto, diventa facoltativa. Gli enti che optano per non tenere la contabilità economico patrimoniale dovranno allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente predisposta secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 ma con modalità semplificate individuate con decreto del MEF;

pagamenti dei tesorieri (articolo 57, comma 2-quater): abrogata la norma del Tuel (articolo 216, commi 1 e 3) che prevede la limitazione dei pagamenti entro gli stanziamenti di cassa nonché alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dei tesorieri;

certificazione pareggio di bilancio per l’anno 2017 (articolo 57, comma 2-quinquies): per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020;

unioni di comuni (articolo 57, comma 2-quinquiesdecies): inserite le Unioni di comuni nell’articolo 74, comma 1, del Tuir fra coloro che non hanno soggettività passiva IRES;

TARI (articolo 57-bis): estesa, fino a diversa regolamentazione da parte dell’ARERA, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%. Rinviato, inoltre, al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI al fine di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come da delibera ARERA n. 351/2019;

Organo di revisione degli enti locali (articolo 57-ter): nei casi in cui l’organo di revisione sia in forma collegiale, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Inoltre, l’estrazione dei revisori dei conti è limitata a livello provinciale anziché regionale;

Indennità di funzione dei sindaci (articolo 57-quater): modificato l’articolo 82 del Tuel prevedendo che la misura dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Previsto un fondo di 10 milioni annui a decorrere dal 2020 per concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell’indennità.

 

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (2019.12.24_DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124.pdf)2019.12.24_DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124.pdfDecreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124531 kB

LEGGE DI BILANCIO 2020

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45 la legge 27 dicembre 2019, n. 160 portante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (Legge di bilancio 2020).

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Vai all'approfondimento

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (2019.12.30_LEGGE 27_dicembre_2019,_n._160.pdf)2019.12.30_LEGGE 27_dicembre_2019,_n._160.pdfLEGGE 27 dicembre 2019, n. 1601211 kB

IL DECRETO “MILLEPROROGHE 2020”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2019 il consueto decreto di fine anno con il quale si prorogano alcuni termini previsti da disposizioni legislative. I contenuti principali del provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre e che ora passerà all’esame delle Camere per la conversione in legge, sono i seguenti:

assunzione dipendenti pubblici (articolo 1, commi da 1 a 6): previsti nuovi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nonché di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici

PagoPA (articolo 1, comma 8): spostato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine a partire dal quale decorre l’obbligo di effettuare i versamenti verso gli Enti pubblici esclusivamente tramite PagoPA di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 82/05.

Nell’obbligo di adesione al sistema sono coinvolte anche le società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/16, escluse le quotate.

In concreto, occorre integrare i propri sistemi di incasso ovvero avvalersi di fornitori di servizi di pagamento Pago PA.

La sanzione per il mancato adeguamento è l’impatto sulla valutazione dei dirigenti e la loro responsabilità disciplinare.

Entro lo stesso termine, pertanto, le P.A. dovranno integrare i loro sistemi d’incasso con la piattaforma PagoPA;

aggiornamento canone in base agli indici ISTAT (articolo 4, comma 2): estesa a tutto il 2020 la non applicabilità dell'aggiornamento del canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali in base alla variazione degli indici ISTAT;

personale delle Province e delle Città metropolitane (articolo 17): previste disposizioni in materia di assunzioni da parte delle Province e delle Città metropolitane;

assunzioni e formazione nei piccoli comuni (articolo 18): per le procedure assunzionali 2020-2022 il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Inoltre, dal 2020 al 2022 Formez fornisce adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali;

Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 38): per l’anno 2020 i Comuni che hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta;

riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 39): disciplinate le modalità con le quali i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro (o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento), possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (2019.12.31_DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162.pdf)2019.12.31_DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162.pdfDecreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162285 kB

CONTRIBUTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI

Pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale il Decreto del Ministro dell'Interno 14 gennaio 2020 con il quale è stato assegnato ai 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di euro 11.597,90 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo viene assegnato annualmente in virtù di quanto disposto dall'articolo 30, comma 14-ter, Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020 e dovrà effettuare il monitoraggio delle opere finanziate attraverso il "sistema di monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" "della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP".

In allegato al decreto è possibile trovare l'elenco dei comuni beneficiari.

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (2020.01.14_Decreto_Interno-14.01.2020 - Allegato A.pdf)2020.01.14_Decreto_Interno-14.01.2020 - Allegato A.pdfALLEGATO A687 kB
Scarica questo file (2020.01.14_Decreto_Interno-14.01.2020.pdf)2020.01.14_Decreto_Interno-14.01.2020.pdfDecreto Ministero dell\'Interno 14 gennaio 20201396 kB

APPROVATA LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2020 DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione  N. 1/SEZAUT/2020/INPR del 20 gennaio 2020 ha approvato il “PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO 2020”.

Le Sezioni riunite hanno individuato gli indirizzi di riferimento di carattere generale su cui deve muovere l’impegno della Corte nel 2020, rimettendo alle Sezioni di controllo, centrali e regionali, la specificazione delle tematiche di prevalente interesse da esaminare.

La Corte ha evidenziato che nel corso del 2019 sono state introdotte diverse modifiche normative che hanno sicuramente un impatto  sulle attività delle Sezioni regionali di controllo e, di riflesso, su quella della Sezione delle autonomie che, nel contesto di una generale revisione delle Linee guida, sarà chiamata a favorire le necessarie verifiche sia dei presupposti che giustificano l’applicazione dei nuovi istituti normativi nella sede dei controlli di legittimità-regolarità, sia dei connessi effetti finanziari. Si pensi, ad esempio, all’abrogazione dei limiti di spesa, alla contabilità economico-patrimoniale facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, alla modifica della disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti.

Numerosi i temi di interesse da trattare nel corso del 2020. In particolare:

  • verranno esaminate, in coordinamento con le Sezioni regionali, le intervenute novità in materia di regole sugli equilibri di bilancio, ai fini del concorso degli enti territoriali alle manovre di finanza pubblica, e la possibilità di impiego delle risorse rinvenienti dagli avanzi pregressi;
  • continuerà ad essere monitorato il fenomeno delle gestioni in disavanzo e dei debiti fuori bilancio, con particolare attenzione alle modalità di restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 ed all’andamento complessivo delle risultanze patrimoniali;
  • saranno oggetto di verifica i risultati ottenuti in attuazione delle misure assunte con la legge di bilancio, sia sul fronte della spesa che delle principali aree di entrata, oltre all’analisi sull’andamento del debito pubblico locale;
  • si conferma anche per quest’anno la necessità di potenziare ed accrescere l’estensione e la qualità delle basi informative che alimentano le attività della Corte sia nelle sue strutture centrali che territoriali. L’impegno che dovrà essere dedicato alla verifica della qualità delle informazioni relative ai bilanci di tutte le Amministrazioni pubbliche. A tal fine saranno condivise con le Sezioni regionali di controllo le informazioni necessarie per l’ottimale utilizzo dei sistemi gestionali realizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestiti con la collaborazione della Corte dei conti (in particolare, la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche  - BDAP e la Banca dati "Partecipazioni") nonché dei sistemi informativi realizzati dalla Corte stessa (CONTE e il conoscitivo CONOSCO, per la raccolta, il controllo e l'analisi di dati complementari sulla finanza territoriale provenienti dalla compilazione dei questionari delle Linee guida su preventivi e consuntivi da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli Enti locali e delle Regioni);
  • un ruolo centrale sarà svolto dal coordinamento delle attività delle Sezioni regionali di controllo e dal raccordo operativo con il sistema dei controlli interni agli enti. I prossimi questionari informativi contenuti nelle “Linee guida”, che riguarderanno la compilazione delle relazioni sui bilanci preventivi per gli anni 2020-2022 e sui rendiconti della gestione per l’esercizio 2019 di Regioni, Province autonome, Enti locali ed Enti del Servizio sanitario nazionale, saranno finalizzati ad acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile;
  • proseguirà il monitoraggio delle partecipazioni societarie e delle misure di razionalizzazione periodica adottate a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento alle quote di partecipazione detenute al 31 dicembre 2018), al fine di acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti ed all'impatto complessivo sulla finanza pubblica. Agli stessi fini, per rendere valutazioni più stringenti in ordine alle criticità emerse dalle verifiche effettuate sul fenomeno delle esternalizzazioni ed ai loro riflessi sugli equilibri degli enti partecipanti, andranno condotti specifici approfondimenti sui bilanci consolidati;
  • saranno condotte verifiche con riferimento agli enti che versino in situazioni di deficitarietà strutturale e a quelli che abbiano in corso di attuazione piani di riequilibrio finanziario pluriennale;
  • particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, all’applicazione dei nuovi istituti contabili introdotti dal sistema di contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014. Oltre a mettere in luce le differenti modalità di contabilizzazione da parte degli enti o eventuali anomalie che possano impattare sulla gestione e sugli equilibri economico-finanziari, le verifiche prenderanno in esame le voci di bilancio di incerta copertura, come l'avanzo di amministrazione o il fondo pluriennale vincolato, ed ogni altro istituto contabile che possa rischiare di produrre effetti espansivi della capacità di spesa a detrimento degli equilibri di parte corrente o che sia suscettivo di provocare, nel tempo, pericolosi squilibri di cassa prodromici del dissesto.
Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (2020-01.27_Deln001_INPR_programma_2020.pdf)2020-01.27_Deln001_INPR_programma_2020.pdfCorte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione SEZAUT/1/2020/INPR del 20 gennaio 2020469 kB

ELENCO DEI REVISORI IN FASCIA 3

 

Sul sito della Finanza Locale è stato reso noto che nella pagina internet dedicata all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali è inserita una apposita sezione denominata “Elenco revisori in fascia 3” che permette di consultare in tempo reale tutti i soggetti candidabili alla funzione di presidente.

Il Consiglio Comunale, che dovrà nominare il presidente ai sensi dell’articolo 57 ter, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, è invitato ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa verifica se il presidente scelto sia inserito anche nell’Elenco dei revisori vigente a tale data.

 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La Direzione Centrale per la Finanza Locale ha reso noto che è in corso di perfezionamento il decreto recante la ripartizione delle risorse incrementali del Fondo di solidarietà comunale 2020, pari a 100 milioni di euro.

L’importo incrementale attribuito a ciascun comune è già disponibile ed è riportato al rigo E1 del consueto prospetto di consultazione del Fondo di solidarietà comunale 2020.

Direzione Centrale per la Finanza Locale - Comunicato 5 febbraio 2020

DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU: CHIARIMENTI

Il Dipartimento delle Finanze si è espresso in merito  alle modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020. L’articolo 1, comma 757, Legge  27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha infatti previsto che la deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote IMU deve essere corredata di un prospetto delle aliquote da predisporre accedendo ad una applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La Legge di bilancio 2020, peraltro, prevede la possibilità di differenziare le aliquote:

  • a decorrere dal 2021;
  • esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del MEF (da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020).

Il Dipartimento, quindi, chiarisce che solo dal 2021, e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto, vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite l’applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa.

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (2020-02.19_RISOLUZIONE-1_2020_prospetto-aliquote-IMU.pdf)2020-02.19_RISOLUZIONE-1_2020_prospetto-aliquote-IMU.pdfDipartimento Finanze - Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020744 kB

Informazioni aggiuntive