LA LEGGE DI BILANCIO 2020
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- Creato Venerdì, 17 Gennaio 2020 19:25
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2020 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali:
deducibilità IMU (articolo 1, commi 4 e 5): l’IMU (nonché l’IMI della Provincia Autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia Autonoma di Trento) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%. La disposizione si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
cedolare secca sugli affitti (articolo 1, comma 6): fissata al 10% l’aliquota della cedolare secca sui canoni di locazione relativi ai contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa;
contributi ai Comuni (articolo 1, commi da 29 a 37): dal 2020 al 2024 sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’assegnazione dei contributi avviene entro il 31 gennaio 2020 (e comunicato a ciascun comune entro il 20 febbraio in funzione della classe demografica di ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. In particolare:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
I lavori devono iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere pubbliche” ed il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;
contributi ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 38): incrementate le dotazioni annue (dal 2021 al 2034) per l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La richiesta di contributo non può essere presentata dagli enti che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente e, inoltre, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%;
contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 39): fissati i termini entro i quali i Comuni beneficiari del contributo per il 2019 devono affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche:
contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (articolo 1, commi 42 e 43): assegnati contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Con DPCM, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;
fondo per investimenti a favore dei comuni (articolo 1, commi da 44 a 46): istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
piste ciclabili (articolo 1, commi da 47 a 50): istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni;
contributi per spese di progettazione (articolo 1, commi da 51 a 58): assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Gli enti locali effettuano la richiesta di contributo entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno ed entro il 28 febbraio, con decreto del Ministero dell’Intero, è determinato l’ammontare del contributo spettante a ciascun Comune tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
ristrutturazione e riqualificazione asili nido e scuole dell’infanzia (articolo 1, commi da 59 a 61): istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. La dotazione del fondo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
manutenzione della rete viaria delle Province (articolo 1, commi 62): incrementati i fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Le dotazioni assegnate sono pari a 120 milioni di euro per l’anno 2018, di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 350 milioni di euro per l’anno 2020, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
messa in sicurezza delle strade e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (articolo 1, commi 63 e 64): sono previsti contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;
fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, commi 79 e 80): possibilità per gli enti locali di ridurre nel corso del 2020 e del 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023. Il fondo può essere ridotto ad un valore pari al 90% di quanto indicato nell’allegato al bilancio riguardante il FCDE a condizione che nell’esercizio precedente a quello di riferimento siano rispettati i seguenti indicatori:
- il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, deve risultare rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 231/2002.
Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022 gli enti locali possono altresì ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione. La riduzione, previo parere dell’Organo di revisione, è effettuata sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti:
acquisto veicoli in dotazione alle P.A. (articolo 1, commi da 107 a 109): le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;
graduatorie concorsi (articolo 1, comma 149): ridotto il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche a due anni dalla data di approvazione;
lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 161): per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020;
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (articolo 1, comma 163): apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di sanzioni e responsabilità per violazioni commesse da responsabili e dirigenti della P.A. Modifiche anche alle sanzioni ex articolo 47;
piattaforma digitale per le notifiche (articolo 1, commi 402 e 403): al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche;
prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti (articolo 1, comma 540): Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. La misura del contributo spettante a ciascun Comune è determinata con decreto del Ministro dell’Interno da adottarsi entro il 31 gennaio 2020;
Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani (articolo 1, comma 550): a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo è incrementata da 5 a 10 milioni;
Fondo di solidarietà comunale (articolo 1, commi 551, 848, 849 e 850): per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui al fine di ridurre, per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell’imposta municipale propria. La dotazione del Fondo è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. A decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
Contributo IMU-TASI (articolo 1, comma 554): per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell’allegato A al decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2019;
anticipazione di tesoreria degli Enti Locali (articolo 1, comma 555): il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
anticipazioni di liquidità (articolo 1, comma 556): prevista la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea di concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le anticipazioni sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;
riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali (articolo 1, comma 557): con decreto MEF da adottare entro il 28 febbraio 2020 saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (articolo 1, commi da 559 a 568): istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. L’imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020;
territori extradoganali (articolo 1, comma 572): a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione d’Italia non è più territorio extradoganale;
convenzioni Consip per la P.A. (articolo 1, comma 581): gli obblighi di acquisto in convenzione Consip, per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, viene esteso anche agli autoveicoli (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone ed agli autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati);
limiti alle detrazioni per oneri ex art. 15 del Tuir (articolo 1, comma 629): le detrazioni di cui all’art. 15 del Tuir spettano per intero qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Nel caso in cui il reddito ecceda i 120.000 euro la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. La limitazione non si applica per gli interessi passivi sui mutui prima casa e per le spese sanitarie;
buoni pasto (articolo 1, comma 677): modificati i limiti di esenzione dell’IRPEF per i buoni pasto. I nuovi importo sono 4 euro per i buoni cartacei ed 8 euro per i buoni elettronici;
abolizione TASI (articolo 1, comma 738): a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nei commi successivi della legge di bilancio 2020 viene disciplinata, pertanto, la nuova IMU;
Imposta Municipale Propria (articolo 1, commi da 739 a 783): a seguito dell’abrogazione parziale della IUC, sono state riscritte le regole che disciplinano l’IMU e che, sostanzialemente, riprendono quanto era già precedentemente previsto. Restano ferme le regole relative all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento ed all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Si riportano brevemente i punti principali con l’indicazione del comma di riferimento:
- presupposto dell’imposta (comma 740);
- definizione di fabbricati, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo (comma 741);
- soggetti passivi d’imposta (comma 743);
- riserva allo Stato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 744);
- base imponibile (comma 745). Si segnala che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (comma 746). Si segnala che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- riduzione della base imponibile (comma 747);
- aliquota di base:
- per l’abitazione principale (comma 748): si segnala che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750): pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (comma 751): fino all’anno 2021 è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU;
- terreni agricoli (comma 752): pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753): pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti (commi 754 e 755): l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. I comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019;
- detrazione per abitazione principale (comma 749);
- diversificazione delle aliquote (comma 756). La differenziazione opera esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio;
- delibera di approvazione delle aliquote (comma 757). La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il MEF, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- esenzioni dall’imposta (comma 759). Si segnala la conferma dell’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- determinazione dell’imposta e trasferimenti (comma 761). In particolare, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- versamento dell’imposta (commi 762 e 763). Il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. In caso di esenzioni per enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate (16 giugno, 16 dicembre e 16 giugno dell’anno successivo a conguaglio);
- pubblicazione aliquote e regolamenti (comma 767). Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- dichiarazione (commi 769 e 770). La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni. Per gli enti non commerciali beneficiari di esenzioni la dichiarazione deve essere presentata ogni anno a prescindere dall’esistenza di variazioni;
- deducibilità IMU immobili strumentali (commi 772 e 773). A decorrere dal 2022 è prevista la deducibilità completa dell’IMU, IMI e IMIS dal reddito d’impresa e professionale. La deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- sanzioni (comma 775);
- possibilità di regolamentazione dei Comuni (comma 777);
- funzionario responsabile dell’imposta (comma 778);
- termine approvazione aliquote e regolamenti per il 2020 (comma 779). Per l’anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;
riscossione degli enti locali (articolo 1, commi da 784 a 814): disciplinata la riforma della riscossione degli enti locali che si applicherà alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali. Tra le principali disposizioni si segnala:
- potenziata l’attività di riscossione relativa agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già accade per le entrate erariali: l’accertamento esecutivo consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle nuove disposizioni;
- gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili;
- il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi;
- per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive;
- in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi da 816 a 836): istituito, a decorrere dal 2021, dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone dovuto per l’occupazione delle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, commi da 837 a 847): a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti;
riduzione dello stock di debito ed indicatore di tempestività dei pagamenti (articolo 1, comma 854): introdotte disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare:
- le misure previste dall’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, previste per raggiungere l’obiettivo della riduzione dello stock del debito e dei tempi medi di pagamento, si applicheranno a decorrere dall’anno 2021 anziché dall’anno 2020. Tra le misure prorogate si segnala lo stanziamento nel bilancio di previsione del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;
- soppressa la possibilità di calcolare l’indicatore di tempestività dei pagamenti sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente;
- spostata, dal 2020 al 2021, la sanzione di cui all’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, per gli enti che, non essendo in regime di SIOPE+, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sullo stock del debito e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;
OPI e scadenza fattura (articolo 1, comma 855): anticipato al 1° luglio 2020 il termine a decorre dal quale le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono dell’Ordinativo di Pagamento Informatico (OPI) sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura (Nota: il Decreto Fiscale aveva originariamente previsto il termine del 1° gennaio 2021);
ripiano disavanzo di amministrazione (articolo 1, comma 876): il disavanzo di amministrazione di Regioni ed enti locali, applicato al bilancio nell’esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall’ente erogatore.