BONIFICI ISTANTANEI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti sulle modalità operative per l’applicazione alle pubbliche amministrazioni (PA) dei principi recati dal Regolamento (UE) 2024/886, relativo ai bonifici istantanei in euro, tenuto conto delle peculiarità del servizio di tesoreria (o cassa), nonché degli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra l’amministrazione pubblica e il rispettivo tesoriere/cassiere.
In particolare, viene precisato che le norme del Regolamento, obbligatorie in tutti gli elementi e direttamente applicabili in
ciascuno degli Stati membri, eterointegrano le convenzioni di tesoreria/cassa in corso di esecuzione. Pertanto, qualora le fattispecie coinvolte non siano regolate da specifiche clausole contrattuali o siano regolate in maniera difforme rispetto ai principi introdotti dallo stesso Regolamento, le
convenzioni continueranno a valere fino al termine del periodo convenzionale, automaticamente integrate con i principi introdotti dal Regolamento.
Restano inoltre valide le raccomandazioni fornite con Circolare RGS n. 22/2018 in merito alle verifiche e controlli da parte dei Tesorieri nel disporre i pagamenti per conto di una Pubblica Amministrazione (seppur sia venuto meno il controllo in merito all verifica dello stanziamento di bilancio degli enti locali).
Pertanto, anche per i bonifici istantanei disposti da una pubblica amministrazione, il momento della “ricezione” dell’ordine di pagamento, come inteso dal Regolamento, si pone al termine dei controlli e delle verifiche da parte del Tesoriere del pagatore e che i 10 secondi, entro i quali deve avvenire il trasferimento di fondi tra pagatore e beneficiario, decorrano dal momento in cui il bonifico viene ricondotto nella procedura di pagamento al termine delle verifiche.

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Scarica questo file (Circolare-del-3-febbraio-2025-n-2.pdf)Circolare-del-3-febbraio-2025-n-2.pdfCircolare RGS del 3 febbraio 2025, n. 21938 kB

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